Art. 2. Il Ministero dell'interno per l'aggiudicazione delle forniture di cui all'art. 1 e' autorizzato a provvedere in deroga alle procedure previste dalla contabilita' generale dello Stato e da altre norme relative ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni. I contratti ed i relativi impegni di spesa sono soggetti, in conformita' al terzo comma dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, al controllo successivo della Corte dei conti. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 9 novembre 1988 Il Ministro: LATTANZIO