Art. 2.
  Il  Ministero  dell'interno per l'aggiudicazione delle forniture di
cui all'art. 1 e' autorizzato a provvedere in deroga  alle  procedure
previste  dalla  contabilita'  generale  dello Stato e da altre norme
relative ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni.
  I  contratti  ed  i  relativi  impegni  di  spesa sono soggetti, in
conformita' al terzo comma dell'art. 2 del  decreto-legge  10  luglio
1982,  n.  428,  convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto
1982, n. 547, al controllo successivo della Corte dei conti.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 9 novembre 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO