Art. 2. 1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile approva, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, il piano di riparto tra i comuni interessati sulla base delle proposte provenienti dalle regioni Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, e Lombardia, rispettivamente per i danni prodottisi nelle province di Pordenone ed Udine, Pavia e Milano.