Art. 2.
  1.  Il  Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione  civile
approva, entro quindici giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della
presente  ordinanza,  il  piano  di  riparto tra i comuni interessati
sulla base delle proposte provenienti  dalle  regioni  Friuli-Venezia
Giulia  ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge regionale 31
dicembre 1986, n.  64,  e  Lombardia,  rispettivamente  per  i  danni
prodottisi nelle province di Pordenone ed Udine, Pavia e Milano.