Art. 3.
  1.  Per  le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n.
1585/FPC del 24 ottobre 1988 i comuni interessati  possono  contrarre
con  la  Cassa  depositi e prestiti uno o piu' mutui nei limiti della
somma a ciascuno attribuita in base al riparto di cui  al  precedente
articolo  e,  comunque, entro i limiti degli importi che per ciascuno
verranno  accertati  dalle  regioni  interessate  sulla  base   delle
disposizioni  contenute  nei commi successivi, anche per la copertura
delle spese inerenti a lavori gia' eseguiti o in corso di esecuzione.
Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'ordinanza sopracitata,
come integrata  e  modificata  dalla  presente  ordinanza,  la  Cassa
depositi  e  prestiti  puo',  ove  necessario,  adottare procedure in
deroga alla vigente normativa.
  2.  Le  modalita',  i  criteri e le procedure per la concessione da
parte degli enti locali mutuatari dei contributi agli aventi diritto,
che, per la riparazione e la ricostruzione degli immobili di edilizia
residenziale, non possono comunque superare il tetto massimo del  75%
del  danno accertato, sono stabiliti, per le province di Pordenone ed
Udine,  dalla  regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia   ai   sensi
dell'art.  9,  secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986,
n.  64.  Ai  sensi  della  medesima  normativa  la  regione  autonoma
Friuli-Venezia  Giulia provvede altresi' in merito alla ricostruzione
e riparazione delle opere pubbliche ed infrastrutture.
  3. Per quanto attiene ai comuni delle province di Pavia e Milano di
cui all'allegato A alla presente ordinanza ed al comune  di  Edolo  i
criteri,   le  modalita'  e  le  procedure  per  la  concessione  dei
contributi agli aventi diritto, fermo restando il limite del 75%  del
danno  accertato per la riparazione e ricostruzione degli immobili di
edilizia residenziale sono stabiliti come segue:
    A)   Le   domande  redatte  in  carta  semplice  dovranno  essere
presentate entro novanta giorni dalla  pubblicazione  della  presente
ordinanza   nella  Gazzetta  Ufficiale,  indirizzate  al  sindaco,  e
corredate da:
    certificato di residenza o atto notorio attestante la residenza;
    perizia giurata del tecnico abilitato contenente:
     dichiarazione  di  nesso  di  causalita'  tra  danno  ed  evento
calamitoso;
     elenco dei danni occorsi all'immobile oggetto di contributo;
     progetto dell'intervento di ripristino;
     stima  dei  lavori  sulla base dei prezziari regionali ufficiali
vigenti - comprese spese tecniche nella misura dell'8,50%.
    B)   Il   contributo   sara'   liquidato  se  l'intervento  sara'
finalizzato al recupero della abitabilita'  dell'alloggio  attraverso
la  riparazione  dei  singoli  danni; non sono ammissibili aumenti di
volumi, superfici, alterazioni dei limiti di sagoma  e  mutamenti  di
destinazione d'uso.
    C)  L'intervento  e' subordinato al rilascio di autorizzazione da
parte dei sindaci.
    D)  I sindaci dei comuni nel cui territorio esistono immobili per
i quali siano chiesti i benefici suindicati  dovranno  inviare,  dopo
aver   verificato   che   le   domande  stesse  siano  conformi  alle
disposizioni  della  presente  ordinanza,  al  Dipartimento  per   la
protezione  civile  e  alla  regione  Lombardia uno o piu' riepiloghi
dimostrativi delle situazioni per  le  quali  sono  stati  chiesti  i
contributi,  dichiarando  il  numero  delle  unita'  per  le  quali i
contributi sono liquidabili.
    E)  Gli stessi sindaci o gli assessori da loro delegati, dovranno
certificare "l'effettivita' della situazione dannosa  denunciata,  il
tempo  del  suo verificarsi, il rapporto di causalita' fra gli eventi
calamitosi e la situazione di danno".
  I   relativi  certificati  devono  essere  inviati,  unitamente  ai
riepiloghi dimostrativi, tanto al Dipartimento  quanto  alla  regione
Lombardia.
    F)  Il  Dipartimento  per  la  protezione  civile  si  riserva la
possibilita' di effettuare controlli tecnico-amministrativi su quanto
dichiarato dagli enti locali.
    G)    I    comuni   daranno   comunicazione   della   concessione
dell'indennizzo tanto al titolare dell'immobile quanto  alla  regione
Lombardia.
   H)  Per  quanto  attiene  alle opere pubbliche ed infrastrutture i
comuni interessati trasmettono i progetti di massima degli interventi
con  allegata l'indicazione della spesa alla regione Lombardia che ne
verifica l'ammissibilita' sotto il profilo  tecnico-economico  ed  il
nesso di causalita' tra evento calamitoso ed intervento proposto.
  4.  Gli  interventi  di cui al presente articolo sono equiparati ad
opere di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31,  lettera  b),
della legge n. 457/78.