Art. 3. 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988 i comuni interessati possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti uno o piu' mutui nei limiti della somma a ciascuno attribuita in base al riparto di cui al precedente articolo e, comunque, entro i limiti degli importi che per ciascuno verranno accertati dalle regioni interessate sulla base delle disposizioni contenute nei commi successivi, anche per la copertura delle spese inerenti a lavori gia' eseguiti o in corso di esecuzione. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'ordinanza sopracitata, come integrata e modificata dalla presente ordinanza, la Cassa depositi e prestiti puo', ove necessario, adottare procedure in deroga alla vigente normativa. 2. Le modalita', i criteri e le procedure per la concessione da parte degli enti locali mutuatari dei contributi agli aventi diritto, che, per la riparazione e la ricostruzione degli immobili di edilizia residenziale, non possono comunque superare il tetto massimo del 75% del danno accertato, sono stabiliti, per le province di Pordenone ed Udine, dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64. Ai sensi della medesima normativa la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia provvede altresi' in merito alla ricostruzione e riparazione delle opere pubbliche ed infrastrutture. 3. Per quanto attiene ai comuni delle province di Pavia e Milano di cui all'allegato A alla presente ordinanza ed al comune di Edolo i criteri, le modalita' e le procedure per la concessione dei contributi agli aventi diritto, fermo restando il limite del 75% del danno accertato per la riparazione e ricostruzione degli immobili di edilizia residenziale sono stabiliti come segue: A) Le domande redatte in carta semplice dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, indirizzate al sindaco, e corredate da: certificato di residenza o atto notorio attestante la residenza; perizia giurata del tecnico abilitato contenente: dichiarazione di nesso di causalita' tra danno ed evento calamitoso; elenco dei danni occorsi all'immobile oggetto di contributo; progetto dell'intervento di ripristino; stima dei lavori sulla base dei prezziari regionali ufficiali vigenti - comprese spese tecniche nella misura dell'8,50%. B) Il contributo sara' liquidato se l'intervento sara' finalizzato al recupero della abitabilita' dell'alloggio attraverso la riparazione dei singoli danni; non sono ammissibili aumenti di volumi, superfici, alterazioni dei limiti di sagoma e mutamenti di destinazione d'uso. C) L'intervento e' subordinato al rilascio di autorizzazione da parte dei sindaci. D) I sindaci dei comuni nel cui territorio esistono immobili per i quali siano chiesti i benefici suindicati dovranno inviare, dopo aver verificato che le domande stesse siano conformi alle disposizioni della presente ordinanza, al Dipartimento per la protezione civile e alla regione Lombardia uno o piu' riepiloghi dimostrativi delle situazioni per le quali sono stati chiesti i contributi, dichiarando il numero delle unita' per le quali i contributi sono liquidabili. E) Gli stessi sindaci o gli assessori da loro delegati, dovranno certificare "l'effettivita' della situazione dannosa denunciata, il tempo del suo verificarsi, il rapporto di causalita' fra gli eventi calamitosi e la situazione di danno". I relativi certificati devono essere inviati, unitamente ai riepiloghi dimostrativi, tanto al Dipartimento quanto alla regione Lombardia. F) Il Dipartimento per la protezione civile si riserva la possibilita' di effettuare controlli tecnico-amministrativi su quanto dichiarato dagli enti locali. G) I comuni daranno comunicazione della concessione dell'indennizzo tanto al titolare dell'immobile quanto alla regione Lombardia. H) Per quanto attiene alle opere pubbliche ed infrastrutture i comuni interessati trasmettono i progetti di massima degli interventi con allegata l'indicazione della spesa alla regione Lombardia che ne verifica l'ammissibilita' sotto il profilo tecnico-economico ed il nesso di causalita' tra evento calamitoso ed intervento proposto. 4. Gli interventi di cui al presente articolo sono equiparati ad opere di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, lettera b), della legge n. 457/78.