Art. 4.
  All'art.  3, comma 1, si rettifica l'errore materiale relativo alla
indicazione della legge regionale 31dicembre 1986, n. 64, anziche' n.
645.
  Al  medesimo  comma  dello stesso articolo, dopo la parola impianti
sono aggiunte le parole "produttivi e tecnologici".
  All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988
dopo le parole benefici di cui al comma 1 sono aggiunte  le  seguenti
"nonche' il riparto agli enti locali interessati".
  Al medesimo art. 3 e' aggiunto, infine il seguente comma 5.
  "Per  quanto  attiene  ai  danni arrecati ai settori produttivi nei
comuni delle province di Pavia e Milano indicati nell'allegato A alla
presente  ordinanza,  quantificati  in lire 17 miliardi e 613 milioni
per la provincia di Pavia ed in lire 300 milioni per la provincia  di
Milano,  si  applicano  i  benefici  di cui all'art. 9 della legge 13
maggio 1985, n. 198, e  successive  modificazioni,  che  presenta  le
occorrenti disponibilita'".