Art. 4. All'art. 3, comma 1, si rettifica l'errore materiale relativo alla indicazione della legge regionale 31dicembre 1986, n. 64, anziche' n. 645. Al medesimo comma dello stesso articolo, dopo la parola impianti sono aggiunte le parole "produttivi e tecnologici". All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988 dopo le parole benefici di cui al comma 1 sono aggiunte le seguenti "nonche' il riparto agli enti locali interessati". Al medesimo art. 3 e' aggiunto, infine il seguente comma 5. "Per quanto attiene ai danni arrecati ai settori produttivi nei comuni delle province di Pavia e Milano indicati nell'allegato A alla presente ordinanza, quantificati in lire 17 miliardi e 613 milioni per la provincia di Pavia ed in lire 300 milioni per la provincia di Milano, si applicano i benefici di cui all'art. 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, e successive modificazioni, che presenta le occorrenti disponibilita'".