IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;
  Visto  il  decreto-legge  30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  417/FPC/ZA del 15 novembre 1984,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  326  del  27  novembre  1984,
concernente   la  sospensione  di  taluni  termini  in  favore  della
popolazione del comune di Zafferana colpita dal terremoto del 17 e 24
ottobre 1984;
  Viste  le  proprie  ordinanze  n.  695/FPC/ZA del 28 febbraio 1986,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11  marzo  1986  e  n.
1347/FPC  del 27 gennaio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
30 del 6 febbraio  1988  con  le  quali  e'  stata,  rispettivamente,
disposta  da  ultimo,  e  prorogata  la  sospensione  dei  termini di
pagamento relativi ai titoli di credito, alle  rate  di  ammortamento
dei  mutui  ed  alle  rate  di  "leasing"  in  favore degli operatori
economici danneggiati dal sisma del 25 dicembre 1985 che svolgono  la
loro  attivita'  nella  stazione  turistica  di  Piano Provenzana nel
comune di Linguaglossa;
  Vista  la  nota  n.  8447  in  data 27 ottobre 1988 con la quale il
sindaco del predetto comune ha richiesto una proroga di  dodici  mesi
della  sospensione  dei termini sopra menzionati attesa la perdurante
chiusura degli impianti dovuta al ritardato afflusso (dicembre  1987)
dei  finanziamenti  concessi dalla regione Sicilia, che ha consentito
un  avvio  solo  tardivo  degli  interventi  di  ricostruzione  delle
necessarie infrastrutture, bloccati durante la stagione invernale;
  Vista  la nota n. 4498/20.2/GAB del 3 novembre 1988 con la quale il
prefetto di Catania esprime parere favorevole  attesa  la  fondatezza
dei  motivi addotti, in ordine all'accoglimento della richiesta sopra
enunciata;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  accogliere  la  richiesta di proroga
della sospensione per un periodo di dodici mesi;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  La  scadenza  dei  termini  di  cui  all'art.  1 della ordinanza n.
695/FPC/ZA  in  data  28  febbraio  1986,  citata  nelle  premesse  e
prorogata da ultimo, con ordinanza n. 1347/FPC del 27 gennaio 1988 e'
improrogabilmente differita al 31 dicembre 1989.