IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46; Vista la propria ordinanza n. 417/FPC/ZA del 15 novembre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 326 del 27 novembre 1984, concernente la sospensione di taluni termini in favore della popolazione del comune di Zafferana colpita dal terremoto del 17 e 24 ottobre 1984; Viste le proprie ordinanze n. 695/FPC/ZA del 28 febbraio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1986 e n. 1347/FPC del 27 gennaio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1988 con le quali e' stata, rispettivamente, disposta da ultimo, e prorogata la sospensione dei termini di pagamento relativi ai titoli di credito, alle rate di ammortamento dei mutui ed alle rate di "leasing" in favore degli operatori economici danneggiati dal sisma del 25 dicembre 1985 che svolgono la loro attivita' nella stazione turistica di Piano Provenzana nel comune di Linguaglossa; Vista la nota n. 8447 in data 27 ottobre 1988 con la quale il sindaco del predetto comune ha richiesto una proroga di dodici mesi della sospensione dei termini sopra menzionati attesa la perdurante chiusura degli impianti dovuta al ritardato afflusso (dicembre 1987) dei finanziamenti concessi dalla regione Sicilia, che ha consentito un avvio solo tardivo degli interventi di ricostruzione delle necessarie infrastrutture, bloccati durante la stagione invernale; Vista la nota n. 4498/20.2/GAB del 3 novembre 1988 con la quale il prefetto di Catania esprime parere favorevole attesa la fondatezza dei motivi addotti, in ordine all'accoglimento della richiesta sopra enunciata; Ravvisata l'opportunita' di accogliere la richiesta di proroga della sospensione per un periodo di dodici mesi; Dispone: Art. 1. La scadenza dei termini di cui all'art. 1 della ordinanza n. 695/FPC/ZA in data 28 febbraio 1986, citata nelle premesse e prorogata da ultimo, con ordinanza n. 1347/FPC del 27 gennaio 1988 e' improrogabilmente differita al 31 dicembre 1989.