Art. 2. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte avverra' secondo le modalita' previste dall'art. 3 della ordinanza n. 417/FPC/ZA del 15 novembre 1984. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 16 novembre 1988 Il Ministro: LATTANZIO