Art. 2.
  Il  recupero  delle somme dovute e non corrisposte avverra' secondo
le modalita' previste dall'art. 3 della ordinanza n.  417/FPC/ZA  del
15 novembre 1984.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 16 novembre 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO