Art. 2. I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale. Di conseguenza, il rilascio dei titoli di cui al presente decreto sara' effettuato, per importi debitamente arrotondati per eccesso al milione superiore, e con le modalita' di cui al successivo art. 6, secondo la ripartizione di cui all'unito elenco, facente parte integrante del presente decreto. In sede di assegnazione, ogni azienda di credito comunque interessata al rilascio dei certificati potra' richiedere titoli del taglio da lire 1 milione limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni. Dette richieste dovranno essere comunicate alla filiale della Banca d'Italia competente per territorio, la quale provvedera' altresi' ad effettuare le operazoni di cui al successivo art. 6.