Art. 2.
  I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione
e  sono  rappresentati  da  titoli  al  portatore nei tagli da lire 1
milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni,
1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.
  Di  conseguenza,  il rilascio dei titoli di cui al presente decreto
sara'  effettuato, per importi debitamente arrotondati per eccesso al
milione  superiore,  e  con le modalita' di cui al successivo art. 6,
secondo  la  ripartizione  di  cui  all'unito  elenco,  facente parte
integrante del presente decreto.
  In   sede   di  assegnazione,  ogni  azienda  di  credito  comunque
interessata  al rilascio dei certificati potra' richiedere titoli del
taglio  da  lire  1  milione  limitatamente alla frazione di capitale
nominale inferiore a lire 5 milioni.
  Dette richieste dovranno essere comunicate alla filiale della Banca
d'Italia  competente per territorio, la quale provvedera' altresi' ad
effettuare le operazoni di cui al successivo art. 6.