Art. 4. Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1 gennaio di ogni anno. Le cedole scadute il 1 gennaio degli anni 1987 e 1988 verranno corrisposte unitamente alla cedola di scadenza 1 gennaio 1989; le rimanenti due cedole saranno pagabili il 1 gennaio degli anni 1990 e 1991. Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia. Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.