Art. 4.
  Gli  interessi  sui certificati di credito sono corrisposti in rate
annuali posticipate al 1› gennaio di ogni anno.
  Le  cedole  scadute  il  1› gennaio degli anni 1987 e 1988 verranno
corrisposte  unitamente  alla  cedola di scadenza 1› gennaio 1989; le
rimanenti due cedole saranno pagabili il 1› gennaio degli anni 1990 e
1991.
  Gli  interessi  annuali  sono pagati agli aventi diritto tramite le
filiali della Banca d'Italia.
  Le  cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate,
a  tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono
delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.