Art. 6.
  Presso  le  filiali  della Banca d'Italia competenti per territorio
verrano  aperti  conti di deposito in titoli a nome degli istituti di
credito  indicati nell'elenco allegato al presente decreto, e per gli
importi  rispettivamente  attribuiti,  sui  quali  verranno versati i
certificati  di  cui  al  precedente  art.  1;  i  medesimi  istituti
provvederanno  a  comunicare alla Banca d'Italia presso quali filiali
della  Banca  stessa  intendono  ritirare i titoli di loro spettanza;
tali  filiali  provvederanno poi alla consegna dei titoli ai suddetti
istituti di credito.
  Ogni  istituto  di credito assegnatario dei certificati versera' in
contanti, presso la filiale della Banca d'Italia che provvedera' alla
consegna  dei titoli, l'importo corrispondente alla differenza tra il
valore  nominale  dei  certificati  attribuiti  ed  il minore importo
riconosciuto  a  norma del citato decreto-legge n. 382 del 1987; tale
versamento  avra'  luogo,  senza pagamento di dietimi d'interesse, al
momento  dell'incasso  delle  prime tre cedole d'interesse, stabilito
all'art.  4 del presente decreto; la Banca d'Italia provvedera' poi a
riversare tali somme all'entrata del bilancio statale.
  Alla   Banca   d'Italia  e'  inoltre  affidata  l'esecuzione  delle
operazioni  relative  al pagamento degli interessi sui certificati di
credito  ed  al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonche'
ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.
  Le  somme  occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle
cedole  d'interesse  ed  al rimborso dei certificati verranno versate
alla Banca d'Italia, che terra' all'uopo apposita contabilita'.
  I  rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati
con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella
stipulata in data 16 ottobre 1984.
  La  consegna  dei  certificati  di credito alle filiali della Banca
d'Italia   sara'   effettuata   a   cura  del  magazzino  Tesoro  del
Provveditorato generale dello Stato.
  Tutti  gli atti comunque riguardanti l'emissione dei certificati di
credito   di   cui  al  presente  decreto,  compresi  i  conti  e  la
corrispondenza  della  Banca  d'Italia,  incaricata  delle operazioni
relative  alla  consegna  dei  certificati  stessi, sono esenti delle
tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.