IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  1367/FPC  del  18 febbraio 1988,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbbraio 1988,  con
la  quale  viene  assegnata  al  prefetto  di  Catania la somma di L.
100.000.000 al fine di provvedere al rifornimento idrico  alternativo
della popolazione del comune di Castel di Judica, a mezzo autobotti;
  Visti  i  telegrammi n. 926/27.1/GAB. del 26 ottobre 1988 e dell'11
novembre 1988, con i quali il  prefetto  di  Catania  rappresenta  la
necessita'  di  assicurare  la  prosecuzione  dell'approvvigionamento
idrico della popolazione del comune di Castel di Judica,  nelle  more
della  realizzazione  del  progetto  di una condotta volante mediante
l'assegnazione di L. 200.000.000  a  parziale  concorso  delle  spese
occorrenti;
  Ravvisata  la  necessita'  e  l'urgenza  di  aderire  alla suddetta
richiesta;
  Avvalendosi  dei  poteri  conferitigli ed in deroga ad ogni diversa
norma vigente;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Il prefetto di Catania e' autorizzato, anche in deroga alle vigenti
disposizioni, ivi comprese le norme di  contabilita'  generale  dello
Stato,   a   provvedere  al  rifornimento  idrico  alternativo  della
popolazione del comune  di  Castel  di  Judica,  a  mezzo  autobotti,
avvalendosi,  ove ritenuto opportuno, dell'amministrazione del comune
interessato.