IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; Vista la propria ordinanza n. 1367/FPC del 18 febbraio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbbraio 1988, con la quale viene assegnata al prefetto di Catania la somma di L. 100.000.000 al fine di provvedere al rifornimento idrico alternativo della popolazione del comune di Castel di Judica, a mezzo autobotti; Visti i telegrammi n. 926/27.1/GAB. del 26 ottobre 1988 e dell'11 novembre 1988, con i quali il prefetto di Catania rappresenta la necessita' di assicurare la prosecuzione dell'approvvigionamento idrico della popolazione del comune di Castel di Judica, nelle more della realizzazione del progetto di una condotta volante mediante l'assegnazione di L. 200.000.000 a parziale concorso delle spese occorrenti; Ravvisata la necessita' e l'urgenza di aderire alla suddetta richiesta; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente; Dispone: Art. 1. Il prefetto di Catania e' autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di contabilita' generale dello Stato, a provvedere al rifornimento idrico alternativo della popolazione del comune di Castel di Judica, a mezzo autobotti, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, dell'amministrazione del comune interessato.