Art. 2. L'Unione subalpina di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, e' tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate all'art. 1 del presente decreto, nonche' un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette. Il rendiconto di cui al comma precedente dovra' essere certificato da una societa' di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.