Art. 2.
  L'Unione  subalpina di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, e'
tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la  vigilanza  sulle
assicurazioni  private  e  di  interesse collettivo - ISVAP, appositi
moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate all'art.  1
del  presente decreto, nonche' un rendiconto della gestione del fondo
speciale  costituito  con  il   portafoglio   relativo   alle   forme
assicurative anzidette.
  Il  rendiconto di cui al comma precedente dovra' essere certificato
da una societa' di  revisione  iscritta  all'albo  speciale  previsto
dall'art.  8  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 marzo
1975, n. 136.