Art. 2. Ripartizione La ripartizione dei contingenti, compatibilmente con il numero delle ditte e societa' partecipanti, relativi alle merci indicate nell'allegato A sara' effettuata con le modalita' di cui ai seguenti commi. Alla ripartizione partecipano le imprese commerciali ed industriali operanti nello specifico settore merceologico, e le societa' di trading internazionale. Il riparto verra' effettuato sulla base dei seguenti criteri: 1) il 10% di ogni contingente sara' ripartito fra le imprese ubicate in regioni del Mezzogiorno indicate all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (allegato B) in proporzione alla quota ottenuta a seguito della ripartizione del restante 90% secondo i parametri sotto indicati; 2) il restante 90% di ogni contingente sara' ripartito fra tutti gli istanti come segue: A) Quota base: il 10% del contingente in parti uguali. B) Quota IVA: il 30% del contingente sara' ripartito in proporzione all'ammontare IVA relativo alle operazioni imponibili dichiarate nell'anno 1987 con esclusivo riferimento alle aliquote della merce di cui si tratta. C) Quota preferenza per precedenti importazioni: il 30% del contingente sara' ripartito in proporzione al volume delle importazioni del prodotto richiesto nel triennio 1985-87. D) Quota preferenza per precedenti esportazioni: il 20% del contingente sara' ripartito in proporzione al volume delle esportazioni dell'azienda nel triennio 1985-87. Qualora due o piu' ditte partecipino alla ripartizione di un contingente, nella relativa procedura di ripartizione non potra', in una prima fase, essere assegnata ad una sola ditta una quota superiore al 50% del contingente richiesto; l'assegnazione della quota eventualmente residua sara' effettuata sulla base degli stessi criteri di cui al comma precedente; la somma delle due predette assegnazioni dara' luogo alla ripartizione definitiva. L'amministrazione si riserva la facolta' di fissare quote minime contingentali in caso di eccessivo frazionamento.