Art. 2.
                            Ripartizione
 La ripartizione dei contingenti, compatibilmente con il numero delle
ditte   e   societa'   partecipanti,  relativi  alle  merci  indicate
nell'allegato  A sara' effettuata con le modalita' di cui ai seguenti
commi.
  Alla ripartizione partecipano le imprese commerciali ed industriali
operanti  nello  specifico  settore  merceologico,  e  le societa' di
trading internazionale.
  Il riparto verra' effettuato sulla base dei seguenti criteri:
   1)  il  10%  di  ogni  contingente  sara' ripartito fra le imprese
ubicate  in  regioni  del Mezzogiorno indicate all'art. 1 del decreto
del  Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (allegato B) in
proporzione  alla  quota  ottenuta  a  seguito della ripartizione del
restante 90% secondo i parametri sotto indicati;
   2)  il  restante 90% di ogni contingente sara' ripartito fra tutti
gli istanti come segue:
    A) Quota base: il 10% del contingente in parti uguali.
    B)   Quota  IVA:  il  30%  del  contingente  sara'  ripartito  in
proporzione  all'ammontare  IVA  relativo  alle operazioni imponibili
dichiarate  nell'anno  1987  con  esclusivo riferimento alle aliquote
della merce di cui si tratta.
    C) Quota preferenza per precedenti importazioni:
il 30% del contingente sara' ripartito in proporzione al volume delle
importazioni del prodotto richiesto nel triennio 1985-87.
    D) Quota preferenza per precedenti esportazioni:
il 20% del contingente sara' ripartito in proporzione al volume delle
esportazioni dell'azienda nel triennio 1985-87.
  Qualora  due  o  piu'  ditte  partecipino  alla  ripartizione di un
contingente,  nella relativa procedura di ripartizione non potra', in
una  prima  fase,  essere  assegnata  ad  una  sola  ditta  una quota
superiore  al  50%  del  contingente  richiesto; l'assegnazione della
quota  eventualmente residua sara' effettuata sulla base degli stessi
criteri  di  cui  al  comma  precedente;  la somma delle due predette
assegnazioni dara' luogo alla ripartizione definitiva.
  L'amministrazione  si  riserva  la facolta' di fissare quote minime
contingentali in caso di eccessivo frazionamento.