Art. 6. Ripartizione dei contingenti di autovetture e motocicli In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma terzo, per i contingenti numeri 34, 35 e 39 dell'allegato A (autovetture e motocicli) la ripartizione sara' effettuata con i seguenti criteri: 1) il 10% dei contingenti sara' ripartito fra le imprese ubicate in regioni del Mezzogiorno indicate all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (allegato B), in proporzione alla quota ottenuta a seguito della ripartizione del restante 90% secondo i parametri sotto indicati; 2) il restante 90% dei contingenti sara' ripartito come segue: A) Quota IVA: il 30% dei contingenti sara' ripartito in relazione all'ammontare dell'IVA relativo alle operazioni imponibili, dichiarate per l'anno 1987, con esclusivo riferimento alle aliquote della merce di cui si tratta; a tal fine le ditte saranno classificate nelle tre seguenti categorie: C1 - oltre L. 2.000.000.000 di ammontare IVA: spettanza: il 50% della quota IVA; C2 - da L. 1.000.000.000 a L. 2.000.000.000 di ammontare IVA: spettanza: il 30% della quota IVA; C3 - fino a L. 1.000.000.000 di ammontare IVA: spettanza: il 20% della quota IVA. B) Quota esclusiva: il 20% dei contingenti sara' ripartito in parti uguali alle societa' importatrici che dimostrino di avere un contratto di esclusiva con le case costruttrici giapponesi. C) Quota di preferenza per precedenti importazioni: il 30% dei contingenti sara' ripartito in proporzione al volume delle importazioni; la preferenza riservata alle ditte partecipanti ai suddetti contingenti concerne solo importazioni dal Giappone dei prodotti richiesti effettuate nel triennio 1985-87, considerate, ai fini della ripartizione, con il seguente criterio: 100% per i prodotti di origine e provenienza giapponesi; 30% per i prodotti di origine Giappone e provenienza altri Paesi. D) Quota di preferenza per precedenti esportazioni: il 10% dei contingenti sara' ripartito in proporzione al volume delle esportazioni dell'azienda nel triennio 1985-87. Le autorizzazioni relative ai contingenti numeri 34, 35 e 39 dell'allegato A verranno rilasciate esclusivamente per merce di origine e provenienza giapponese.