Art. 6.
       Ripartizione dei contingenti di autovetture e motocicli
 In  deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  terzo,  per i
contingenti  numeri  34,  35  e  39  dell'allegato  A  (autovetture e
motocicli) la ripartizione sara' effettuata con i seguenti criteri:
   1)  il  10% dei contingenti sara' ripartito fra le imprese ubicate
in  regioni  del  Mezzogiorno  indicate  all'art.  1  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  6  marzo 1978, n. 218 (allegato B), in
proporzione  alla  quota  ottenuta  a  seguito della ripartizione del
restante 90% secondo i parametri sotto indicati;
   2) il restante 90% dei contingenti sara' ripartito
come segue:
    A) Quota IVA: il 30% dei contingenti sara' ripartito in relazione
all'ammontare   dell'IVA   relativo   alle   operazioni   imponibili,
dichiarate  per  l'anno 1987, con esclusivo riferimento alle aliquote
della   merce  di  cui  si  tratta;  a  tal  fine  le  ditte  saranno
classificate nelle tre seguenti categorie:
     C1  - oltre L. 2.000.000.000 di ammontare IVA: spettanza: il 50%
della quota IVA;
     C2  -  da  L. 1.000.000.000 a L. 2.000.000.000 di ammontare IVA:
spettanza: il 30% della quota IVA;
     C3 - fino a L. 1.000.000.000 di ammontare IVA: spettanza: il 20%
della quota IVA.
    B)  Quota  esclusiva:  il  20% dei contingenti sara' ripartito in
parti  uguali  alle  societa' importatrici che dimostrino di avere un
contratto di esclusiva con le case costruttrici giapponesi.
    C)  Quota  di  preferenza per precedenti importazioni: il 30% dei
contingenti   sara'   ripartito   in   proporzione  al  volume  delle
importazioni;  la  preferenza  riservata  alle  ditte partecipanti ai
suddetti  contingenti  concerne  solo  importazioni  dal Giappone dei
prodotti  richiesti  effettuate nel triennio 1985-87, considerate, ai
fini della ripartizione, con il seguente criterio:
     100% per i prodotti di origine e provenienza giapponesi;
     30%  per  i  prodotti  di  origine  Giappone e provenienza altri
Paesi.
    D)  Quota  di  preferenza per precedenti esportazioni: il 10% dei
contingenti   sara'   ripartito   in   proporzione  al  volume  delle
esportazioni dell'azienda nel triennio 1985-87.
  Le  autorizzazioni  relative  ai  contingenti  numeri  34,  35 e 39
dell'allegato  A  verranno  rilasciate  esclusivamente  per  merce di
origine e provenienza giapponese.