Art. 7. Ripartizione del contingente di motori fuoribordo Per quanto attiene al contingente n. 16 dell'allegato A (motori fuoribordo), le ditte che hanno partecipato alla ripartizione dei corrispondenti contingenti nel triennio 1 ottobre 1984-30 settembre 1987, devono dimostrare un utilizzo superiore al 50% delle autorizzazioni ottenute; le ditte che non avranno dimostrato il predetto utilizzo potranno partecipare solo alla ripartizione della quota base.