Art. 7.
          Ripartizione del contingente di motori fuoribordo
 Per  quanto  attiene  al  contingente  n. 16 dell'allegato A (motori
fuoribordo),  le  ditte  che  hanno partecipato alla ripartizione dei
corrispondenti  contingenti  nel triennio 1 ottobre 1984-30 settembre
1987,   devono   dimostrare   un  utilizzo  superiore  al  50%  delle
autorizzazioni  ottenute;  le  ditte  che  non  avranno dimostrato il
predetto  utilizzo  potranno partecipare solo alla ripartizione della
quota base.