(all. 7 - art. 1)
                                                           ALLEGATO G
REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1926, n. 1923. - Unificazione delle
   disposizioni  legislative in materia di divieti di importazione ed
   esportazione, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495.
   (Omissis).
                                Capo II
  DIVIETO DI CESSIONE DEI PERMESSI DI ESPORTAZIONE E DI IMPORTAZIONE
                               Art. 12.
   I permessi di esportazione e di importazione di merci in deroga ai
divieti, rilasciati in virtu' dell'art. 4, sono validi  solo  per  le
merci  spedite  all'estero  o  importate  dall'estero da chi ne abbia
chiesto e ottenuto il permesso.
   Quando  non risulti dai documenti di spedizione che mittente delle
merci in esportazione o destinatario di quelle  in  importazione  sia
colui al cui nome e' intestato il relativo permesso, potra' la dogana
esigere che sia dimostrato essere le merci stesse spedite  all'estero
dal  concessionario  del  permesso,  se  si tratta di merci in uscita
dallo Stato, o a lui destinate se si tratta di merci in entrata.
                               Art. 13.
   Incorre  nelle  pene  comminate  dall'art.  11  anche  chi, avendo
ottenuto il permesso di importare e di esportare merci in  deroga  ai
divieti,  ne faccia ad altri la cessione senza fornire al cessionario
anche le merci che il permesso autorizza di importare o di esportare.
   Incorre nelle stesse pene colui il quale si valga presso le dogane
di un permesso rilasciato ad altri, per importare o  esportare  merci
in  deroga  ai  divieti,  senza  aver  avuto  dal  concessionario del
permesso   anche   le   merci   presentate   per   l'importazione   o
l'esportazione.