Art. 5.
  Le  commissioni  elettorali  indicate  agli articoli 2, 3 e 4 hanno
sede presso l'amministrazione centrale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nonche' nel Bollettino ufficiale  del  Ministero
degli affari esteri.
   Roma, addi' 30 novembre 1988
                                               Il Ministro: ANDREOTTI