Art. 3. Le societa' concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico potranno inoltrare agli istituti di credito di cui al precedente art. 1 domande di finanziamento per realizzazioni nell'ambito dei programmi di investimento debitamente approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. L'importo complessivo delle domande di finanziamento non potra' superare l'ammontare annuo di lire 1.000 miliardi. Le domande di finanziamento dovranno essere accompagnate da impegno della STET - Societa' finanziaria telefonica p.a., a prestare fidejussione a garanzia dei finanziamenti richiesti.