Art. 3.
  Le  societa' concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso
pubblico potranno inoltrare  agli  istituti  di  credito  di  cui  al
precedente   art.   1  domande  di  finanziamento  per  realizzazioni
nell'ambito dei programmi di investimento debitamente  approvati  dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
  L'importo  complessivo  delle  domande  di finanziamento non potra'
superare l'ammontare annuo di lire 1.000 miliardi.
  Le domande di finanziamento dovranno essere accompagnate da impegno
della  STET  -  Societa'  finanziaria  telefonica  p.a.,  a  prestare
fidejussione a garanzia dei finanziamenti richiesti.