Art. 5.
  Ciascun  finanziamento  sara'  erogato  in una o piu' soluzioni, su
richiesta delle societa', accompagnata da dichiarazione  sottoscritta
dal  legale  rappresentante  e  dal presidente del collegio sindacale
delle societa' medesime, da cui risulti un ammontare di  investimenti
sostenuti e spese impegnate, a valere sulle realizzazioni oggetto dei
finanziamenti,  non  inferiore   all'importo   di   cui   si   chiede
l'erogazione.
  Ad   avvenuto   completamento   delle   realizzazioni  oggetto  dei
finanziamenti, le societa' dovranno produrre agli istituti di credito
una  dichiarazione,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  e dal
presidente  del  collegio  sindacale   delle   societa',   attestante
l'avvenuta  effettuazione  delle realizzazioni stesse per importo non
inferiore  ai  finanziamenti  erogati,  con  obbligo  di   tenere   a
disposizione,  e di produrre, a richiesta degli istituti, la relativa
documentazione.