Art. 5. Ciascun finanziamento sara' erogato in una o piu' soluzioni, su richiesta delle societa', accompagnata da dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale delle societa' medesime, da cui risulti un ammontare di investimenti sostenuti e spese impegnate, a valere sulle realizzazioni oggetto dei finanziamenti, non inferiore all'importo di cui si chiede l'erogazione. Ad avvenuto completamento delle realizzazioni oggetto dei finanziamenti, le societa' dovranno produrre agli istituti di credito una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale delle societa', attestante l'avvenuta effettuazione delle realizzazioni stesse per importo non inferiore ai finanziamenti erogati, con obbligo di tenere a disposizione, e di produrre, a richiesta degli istituti, la relativa documentazione.