Art. 6. Il concorso statale annuo sugli interessi e' stabilito nella misura di 3 punti percentuali. Detto concorso e' pari alla quota interessi della rata costante determinata sulla base di un piano di ammortamento calcolato, con le stesse modalita' del piano di ammortamento del prestito, al tasso corrispondente alla misura del contributo. Il concorso medesimo sara' erogato alle societa' concessionarie in occasione del pagamento di ciascuna rata interessi dei finanziamenti suddetti e sara' accreditato alle stesse con valuta coincidente con la scadenza della rata. A tal fine le societa' invieranno al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro (Divisione IX), un preavviso di scadenza con almeno 30 giorni di anticipo su quest'ultima, precisando l'importo del concorso statale corrispondente alla rata e il conto a favore del quale dovra' essere disposto l'accredito.