Art. 6.
  Il concorso statale annuo sugli interessi e' stabilito nella misura
di 3 punti percentuali.
  Detto  concorso  e'  pari  alla quota interessi della rata costante
determinata sulla base di un piano di ammortamento calcolato, con  le
stesse  modalita'  del  piano  di ammortamento del prestito, al tasso
corrispondente alla misura del contributo.
  Il  concorso medesimo sara' erogato alle societa' concessionarie in
occasione del pagamento di ciascuna rata interessi dei  finanziamenti
suddetti  e  sara' accreditato alle stesse con valuta coincidente con
la scadenza  della  rata.  A  tal  fine  le  societa'  invieranno  al
Ministero  del  tesoro, Direzione generale del tesoro (Divisione IX),
un preavviso  di  scadenza  con  almeno  30  giorni  di  anticipo  su
quest'ultima,    precisando    l'importo    del    concorso   statale
corrispondente alla rata e il conto a favore del quale dovra'  essere
disposto l'accredito.