Art. 2.
  Il   commissario   liquidatore   potra'   provvedere  con  apposita
convenzione al trasferimento di ufficio del portafoglio  assicurativo
della  "Assifin  -  Trust  Company Ltd - Societa' mutua cooperativa a
r.l.   di   previdenza   ed   assistenza   societa'   nazionale    ed
internazionale" gia' "Assitaliana - Societa' mutua cooperativa a r.l.
di previdenza e assistenza sociale nazionale  ed  internazionale"  ed
ancor  prima denominata "Athena societa' di mutua previdenza Societa'
di mutuo soccorso", ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 88
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449.