Art. 2. Il commissario liquidatore potra' provvedere con apposita convenzione al trasferimento di ufficio del portafoglio assicurativo della "Assifin - Trust Company Ltd - Societa' mutua cooperativa a r.l. di previdenza ed assistenza societa' nazionale ed internazionale" gia' "Assitaliana - Societa' mutua cooperativa a r.l. di previdenza e assistenza sociale nazionale ed internazionale" ed ancor prima denominata "Athena societa' di mutua previdenza Societa' di mutuo soccorso", ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.