Art. 2. Il testo del primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 12 gennaio 1938 sulle automotrici termiche, e' sostituito dal seguente: "Ogni locomotore od automotrice con motore a scoppio o ad iniezione, in servizio sulle ferrovie concesse od in gestione governativa, deve essere annualmente assoggettato, da parte di una commissione composta da un funzionario tecnico governativo e da un ingegnere incaricato dall'azienda esercente, a visite e prove aventi particolarmente per oggetto: a) di accertare le condizioni normali di funzionamento dei motori e delle parti meccaniche; b) di accertare le condizioni normali di funzionamento di tutti gli apparecchi di sicurezza, dei freni, dei manometri, ecc.; c) di verificare la permanenza delle condizioni necessarie per l'incolumita' delle persone; d) di rendersi conto dello stato di manutenzione dell'automotrice; e) di verificare la regolarita' dei serbatoi d'aria compressa facenti parte dei sistemi di frenatura, applicando le norme in vigore per il materiale mobile ferroviario. Almeno ogni tre anni, e comunque nei casi previsti dai successivi articoli 2, 3 e 5 della commissione di cui al precedente comma dovra' far parte un ingegnere governativo".