Art. 2.
  Il  testo  del  primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 12
gennaio 1938 sulle automotrici termiche, e' sostituito dal  seguente:
  "Ogni   locomotore  od  automotrice  con  motore  a  scoppio  o  ad
iniezione,  in  servizio  sulle  ferrovie  concesse  od  in  gestione
governativa,  deve  essere  annualmente assoggettato, da parte di una
commissione composta da un funzionario tecnico governativo  e  da  un
ingegnere  incaricato dall'azienda esercente, a visite e prove aventi
particolarmente per oggetto:
    a) di accertare le condizioni normali di funzionamento dei motori
e delle parti meccaniche;
    b)  di  accertare le condizioni normali di funzionamento di tutti
gli apparecchi di sicurezza, dei freni, dei manometri, ecc.;
    c)  di  verificare  la permanenza delle condizioni necessarie per
l'incolumita' delle persone;
    d)    di    rendersi    conto   dello   stato   di   manutenzione
dell'automotrice;
    e)  di  verificare  la  regolarita' dei serbatoi d'aria compressa
facenti parte dei sistemi di frenatura, applicando le norme in vigore
per il materiale mobile ferroviario.
  Almeno  ogni  tre anni, e comunque nei casi previsti dai successivi
articoli 2, 3 e 5 della commissione di cui al precedente comma dovra'
far parte un ingegnere governativo".