Art. 3.
  La  verifica  della  permanenza  delle  condizioni  necessarie  per
l'incolumita' delle persone,  sulle  vetture  rimorchiate  utilizzate
sulle  ferrovie  concesse  od  in gestione governativa, dovra' essere
effettuata dal personale tecnico dell'azienda esercente,  secondo  le
modalita'   e   con   la   periodicita'   stabilite   dal   direttore
dell'esercizio con disposizione interna da emanare ai sensi dell'art.
102  del  decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.  21  del  titolo
III   "Accettazione,  impiego  e  conservazione  del  materiale"  del
regolamento ministeriale 31 ottobre 1873, n. 1687, serie II,  per  la
polizia, sicurezza e regolarita' delle strade ferrate.
   Roma, addi' 9 novembre 1988
                                                  Il Ministro: SANTUZ