Art. 3. La verifica della permanenza delle condizioni necessarie per l'incolumita' delle persone, sulle vetture rimorchiate utilizzate sulle ferrovie concesse od in gestione governativa, dovra' essere effettuata dal personale tecnico dell'azienda esercente, secondo le modalita' e con la periodicita' stabilite dal direttore dell'esercizio con disposizione interna da emanare ai sensi dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 21 del titolo III "Accettazione, impiego e conservazione del materiale" del regolamento ministeriale 31 ottobre 1873, n. 1687, serie II, per la polizia, sicurezza e regolarita' delle strade ferrate. Roma, addi' 9 novembre 1988 Il Ministro: SANTUZ