Art. 3.
  Per  le  formalita'  richieste ed eseguite dal 1› gennaio 1988 alla
data di applicazione del presente  decreto  l'aumento  stabilito  dal
precedente  art.  1  deve essere calcolato sull'ammontare complessivo
dei compensi, previsti dall'art. 6,  secondo  comma  della  legge  23
dicembre  1977,  n.  952,  contabilizzati, per lo stesso periodo, nel
registro di cui all'art. 22 del regio  decreto  29  luglio  1927,  n.
1814.
  Il maggior compenso spettante all'Automobile club d'Italia ai sensi
del precedente comma puo' essere recuperato dagli uffici del pubblico
registro   automobilistico   anche   in   unica  soluzione,  mediante
trattenuta  dell'imposta  erariale   di   trascrizione   giornalmente
riscossa.
  Gli  elementi  di  calcolo delle operazioni previste dal precedente
articolo devono essere annotati nel registro di cui all'art.  22  del
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.