Art. 3. Per le formalita' richieste ed eseguite dal 1 gennaio 1988 alla data di applicazione del presente decreto l'aumento stabilito dal precedente art. 1 deve essere calcolato sull'ammontare complessivo dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma della legge 23 dicembre 1977, n. 952, contabilizzati, per lo stesso periodo, nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814. Il maggior compenso spettante all'Automobile club d'Italia ai sensi del precedente comma puo' essere recuperato dagli uffici del pubblico registro automobilistico anche in unica soluzione, mediante trattenuta dell'imposta erariale di trascrizione giornalmente riscossa. Gli elementi di calcolo delle operazioni previste dal precedente articolo devono essere annotati nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.