IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento  n.  3779/88 del 2 dicembre 1988, pubblicato
nella  "Gazzetta  Ufficiale"  delle  Comunita'  europee  n. 332 del 3
dicembre  1988  con  il quale la commissione CEE, in attuazione della
sentenza emessa in data 29 giugno 1988 dalla Corte di giustizia delle
Comunita'  europee  nella  causa  n.  300/86,  ha  adottato le misure
necessarie  per il rimborso del prelievo di corresponsabilita' pagato
dal  produttore per le quantita' di cereali trasformate da terzi, per
conto   dello   stesso,   e   utilizzate   nella   sua   azienda  per
l'alimentazione del bestiame;
  Considerato   che   occorre  emanare  le  conseguenti  disposizioni
nazionali di applicazione e disporre per l'abrogazione delle norme di
cui  all'art. 2, punto 2, del decreto ministeriale 24 agosto 1987, n.
352, all'art. 2, secondo comma ed all'art. 4 del decreto ministeriale
22 giugno 1988, n. 244;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  produttore, che nel corso della campagna di commercializzazione
1987-88  e  1988-89 ha consegnato il cereale a una impresa, privata o
di  tipo  cooperativo, per la trasformazione ed il successivo consumo
dello  stesso  nella sua azienda, puo' chiedere il rimborso di quanto
versato a titolo di prelievo di corresponsabilita'.
 
          AVVERTENZA
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985: n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificato o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  punto  2  dell'art. 2 del D.M. 24 agosto 1987, n.
          352, ed il secondo comma dell'art. 2  del  D.M.  22  giugno
          1988,   n.  244,  prevedono  l'obbligo  del  pagamento  del
          prelievo di corresponsabilita', da  parte  del  produttore,
          nel caso in cui una impresa procede alla trasformazione del
          cereale per conto del medesimo produttore,  ai  fini  della
          utilizzazione  del prodotto trasformato per l'alimentazione
          del bestiame in azienda.
             - L'art. 4 del sopra citato D.M. 22 giugno 1988, n. 244,
          recita:  "nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art.
          2,   il  trasformatore  deve  riscuotere  il  prelievo  dal
          produttore  calcolandone   l'importo   in   ragione   della
          quantita' di cereale oggetto della trasformazione.
             Anche  se  la riscossione avviene in un momento diverso,
          ai fini del  presente  decreto  il  prelievo  si  considera
          riscosso al momento della trasformazione del cereale.
             Prima   della   trasformazione   il   produttore  ed  il
          trasformatore compilano e sottoscrivono in  ciascuna  parte
          una  dichiarazione  conforme al modulo 1 contrassegnando le
          caselle 'trasformazione per conto', e la conservano con  le
          modalita' indicate nell'art. 3".