Art. 2. A tal fine, il produttore deve, entro il 31 marzo 1989, inoltrare, pena la decadenza dal diritto al rimborso del prelievo di cui al precedente art. 1, apposita domanda, redatta sulla base del modello allegato al presente decreto. Tale domanda, firmata per esteso dal produttore, deve essere compilata, pena la irricevibilita', in ogni sua parte e corredata della documentazione indicata nel predetto modello. Essa deve essere presentata, in duplice esemplare, direttamente o per raccomandata postale spedita entro il 31 marzo 1989, all'ufficio competente per territorio di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 24 agosto 1987, n. 352, per la compagna di commercializzazione 1987-88 e all'art. 6, comma 6, del decreto ministeriale 22 giugno 1988, n. 244, per la campagna di commercializzazione 1988-89.