Art. 2.
  A  tal fine, il produttore deve, entro il 31 marzo 1989, inoltrare,
pena  la  decadenza  dal  diritto  al rimborso del prelievo di cui al
precedente  art.  1, apposita domanda, redatta sulla base del modello
allegato al presente decreto.
  Tale  domanda,  firmata  per  esteso  dal  produttore,  deve essere
compilata,  pena  la  irricevibilita',  in ogni sua parte e corredata
della documentazione indicata nel predetto modello.
  Essa  deve  essere presentata, in duplice esemplare, direttamente o
per  raccomandata postale spedita entro il 31 marzo 1989, all'ufficio
competente per territorio di cui all'art. 11 del decreto ministeriale
24  agosto  1987,  n.  352,  per  la  compagna di commercializzazione
1987-88  e  all'art.  6,  comma 6, del decreto ministeriale 22 giugno
1988, n. 244, per la campagna di commercializzazione 1988-89.