Art. 4.
  Il  competente  organo  di  controllo,  accertata la conformita' di
quanto  esposto in domanda, compila gli elenchi di liquidazione degli
aventi diritto al rimborso.
  Al  pagamento, da effettuarsi entro il 30 giugno 1989, dei relativi
importi  provvede,  sulla  base dei predetti elenchi di liquidazione,
l'Azienda  di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A.,
in  esecuzione  dei  compiti  ad  essa affidati dalla legge 14 agosto
1982, n. 610.
 
          Nota all'art. 4, comma 2›:
             L'art.  3,  lettera  a), della legge n. 610/1982 prevede
          che "l'A.I.M.A. svolge i compiti di organismo di intervento
          dello   Stato   italiano,   secondo   quanto  previsto  dai
          regolamenti  CEE  relativi  all'organizzazione  comune  del
          mercato  agricolo,  fatta eccezione per quei prodotti per i
          quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza  di
          altri  enti  od  organismi  pubblici esistenti alla data di
          entrata in vigore della presente legge".