Art. 4. Il competente organo di controllo, accertata la conformita' di quanto esposto in domanda, compila gli elenchi di liquidazione degli aventi diritto al rimborso. Al pagamento, da effettuarsi entro il 30 giugno 1989, dei relativi importi provvede, sulla base dei predetti elenchi di liquidazione, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A., in esecuzione dei compiti ad essa affidati dalla legge 14 agosto 1982, n. 610.
Nota all'art. 4, comma 2: L'art. 3, lettera a), della legge n. 610/1982 prevede che "l'A.I.M.A. svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, secondo quanto previsto dai regolamenti CEE relativi all'organizzazione comune del mercato agricolo, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti od organismi pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge".