Art. 2. Dopo l'art. 556, sono inseriti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi i seguenti articoli relativi alla scuola diretta a fini speciali in informatica, come appresso riportati: Scuola diretta a fini speciali in informatica Art. 557. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali di informatica presso l'Universita' di Pavia. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze informatiche, in grado di affrontare i problemi connessi con il trattamento e l'elaborazione dei dati. La scuola rilascia il diploma di informatica. Art. 558. - La scuola ha la durata di anni due, ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili (in ambito universitario e a quelle acquisite attraverso convenzioni con enti pubblici e privati) la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in quaranta per ciascun anno di corso e per un totale di ottanta studenti. Art. 559. - Concorrono alla costituzione della scuola le facolta' di ingegneria e scienze matematiche, fisiche e naturali, i dipartimenti di informatica e sistemistica, matematica. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 560. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti: 1 Anno: istituzioni di matematica; introduzione agli algoritmi ed alla programmazione; architettuta degli elaboratori; linguaggi e metodi di programmazione; due insegnamenti scelti tra quelli opzionali. 2 Anno: sistemi per l'elaborazione dei dati; basi di dati; sistemi informativi; tre insegnamenti scelti tra quelli opzionali. Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti: applicazioni della ricerca operativa; applicazioni gestionali; automazione degli uffici; automazione industriale; calcolo numerico; elementi di elettronica; elementi di progettazione di sistemi digitali; fondamenti di informatica; matematica computazionale; probabilita' e statistica; sistemi operativi; telematica e sistemi distributivi; applicazioni alla pubblica amministrazione; applicazioni cartografiche; biometria e statistica medica; biomatematica e biosistemi; elaborazione dati, segnali e immagini di interesse biomedico; informatica medica; informatica industriale; progettazione assistita dal calcolatore; sistemi informativi sanitari; tecnologie biomediche; codici e trasmissione dei dati; acquisizione ed elaborazione in linea di dati sperimentali; controllo automatico; informatica territoriale. Gli insegnamenti di linguaggi e metodi di programmazione e di sistemi per l'elaborazione dei dati sono a prevalente carattere tecnico-pratico. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 561. - Gli insegnamenti prevedono attivita' pratiche che consistono in esercitazioni sulla natura trattata nel corso e in attivita' sperimentali.Tutti gli insegnamenti sono semestrali. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indichera' l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola. Art. 562. - E' obbligatorio un tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente di massima nell'ambito di uno dei corsi opzionali del secondo anno, ed ha la durata di almeno ottanta ore. Art. 563. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola puo' stabilire convenzioni con enti pubblici e privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Art. 564. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di un elaborato predisposto durante il tirocinio. Art. 565. - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole dirette a fini speciali. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 1 settembre 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 novembre 1988 Registro n. 69 Istruzione, foglio n. 363