Art. 2.
  Dopo  l'art.  556,  sono  inseriti,  con il conseguente scorrimento
della numerazione  degli  articoli  successivi  i  seguenti  articoli
relativi  alla  scuola  diretta  a fini speciali in informatica, come
appresso riportati:
            Scuola diretta a fini speciali in informatica
  Art.  557.  -  E'  istituita  una scuola diretta a fini speciali di
informatica presso l'Universita' di Pavia.
  La  scuola  ha  il  compito  di  preparare personale con competenze
informatiche, in grado di  affrontare  i  problemi  connessi  con  il
trattamento e l'elaborazione dei dati.
  La scuola rilascia il diploma di informatica.
  Art.  558.  -  La  scuola  ha  la  durata di anni due, ciascun anno
prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta  di
attivita' pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili (in ambito universitario e a
quelle acquisite attraverso convenzioni con enti pubblici e  privati)
la  scuola  e'  in  grado  di accettare un numero massimo di iscritti
determinati in quaranta per ciascun anno di corso e per un totale  di
ottanta studenti.
  Art.  559.  - Concorrono alla costituzione della scuola le facolta'
di  ingegneria  e  scienze  matematiche,  fisiche   e   naturali,   i
dipartimenti di informatica e sistemistica, matematica. Nel manifesto
annuale degli studi viene indicata  la  sede  della  direzione  della
scuola.
  Art. 560. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
  1› Anno:
   istituzioni di matematica;
   introduzione agli algoritmi ed alla programmazione;
   architettuta degli elaboratori;
   linguaggi e metodi di programmazione;
   due insegnamenti scelti tra quelli opzionali.
  2› Anno:
   sistemi per l'elaborazione dei dati;
   basi di dati;
   sistemi informativi;
   tre insegnamenti scelti tra quelli opzionali.
  Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:
   applicazioni della ricerca operativa;
   applicazioni gestionali;
   automazione degli uffici;
   automazione industriale;
   calcolo numerico;
   elementi di elettronica;
   elementi di progettazione di sistemi digitali;
   fondamenti di informatica;
   matematica computazionale;
   probabilita' e statistica;
   sistemi operativi;
   telematica e sistemi distributivi;
   applicazioni alla pubblica amministrazione;
   applicazioni cartografiche;
   biometria e statistica medica;
   biomatematica e biosistemi;
   elaborazione dati, segnali e immagini di interesse biomedico;
   informatica medica;
   informatica industriale;
   progettazione assistita dal calcolatore;
   sistemi informativi sanitari;
   tecnologie biomediche;
   codici e trasmissione dei dati;
   acquisizione ed elaborazione in linea di dati sperimentali;
   controllo automatico;
   informatica territoriale.
  Gli  insegnamenti  di  linguaggi  e  metodi  di programmazione e di
sistemi per l'elaborazione  dei  dati  sono  a  prevalente  carattere
tecnico-pratico.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  561.  -  Gli  insegnamenti  prevedono  attivita' pratiche che
consistono in esercitazioni sulla natura  trattata  nel  corso  e  in
attivita' sperimentali.Tutti gli insegnamenti sono semestrali. Per la
scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun  anno  gli
studenti  dovranno  presentare  un piano sulla base delle indicazioni
contenute nel  manifesto  degli  studi,  che  indichera'  l'effettiva
attivazione  degli  insegnamenti  e  la  loro  collocazione  in  aree
culturali omogenee.
  I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola.
  Art.  562.  -  E'  obbligatorio un tirocinio che si svolge sotto la
guida di un docente di massima nell'ambito di uno dei corsi opzionali
del secondo anno, ed ha la durata di almeno ottanta ore.
  Art.  563.  - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola
puo' stabilire convenzioni con enti pubblici e privati con  finalita'
di    sovvenzionamento    e    di    utilizzazione    di    strutture
extrauniversitarie per lo  svolgimento  di  attivita'  didattiche  ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1982,  n.
162.
  Art.  564.  -  L'esame  di  diploma  consiste nella presentazione e
discussione di un elaborato predisposto durante il tirocinio.
  Art.  565.  - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si
fa riferimento alle  norme  generali  delle  scuole  dirette  a  fini
speciali.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 1› settembre 1988
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 novembre 1988
Registro n. 69 Istruzione, foglio n. 363