Art. 2. 
 
   L'attuazione del piano decennale trova realizzazione attraverso un
primo stralcio  annuale  e  tre  successivi  programmi  triennali  da
trasmettere alle competenti commissioni  parlamentari  al  30  luglio
degli anni 1987, 1990, 1993 per i trienni  di  applicazione  1988-90-
1991-93, 1994-96.