Art. 4. Nell'ambito della verifica annuale dello stato di attuazione e del rispetto delle priorita' del piano decennale, prevista all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 531/82, si procede all'eventuale aggiornamento dei singoli programmi attuativi, anche in considerazione della possibilita' di osmosi degli interventi all'interno del piano. Roma, addi' 30 maggio 1986 Il Ministro: NICOLAZZI Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1986 Registro 13 A.N.A.S., foglio n. 190