Art. 4. 
 
   Nell'ambito della verifica annuale dello stato di attuazione e del
rispetto delle priorita' del  piano  decennale,  prevista  all'ultimo
comma dell'art. 2 della legge n.  531/82,  si  procede  all'eventuale
aggiornamento dei singoli programmi attuativi, 
   anche  in  considerazione  della  possibilita'  di  osmosi   degli
interventi all'interno del piano. 
 
   Roma, addi' 30 maggio 1986 
                                               Il Ministro: NICOLAZZI 
 
   Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1986 
   Registro 13 A.N.A.S., foglio n. 190