IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia tributaria e di ammodernamento dell'Amministrazione finanziaria; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1988; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevato per l'anno 1988 a lire 516 mila. 2. L'ammontare della ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, e' elevato a partire dall'anno 1988 a lire 228 mila. Per l'anno 1988 i sostituti di imposta procedono alla applicazione della disposizione del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1988 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.