Art. 10.
   1.   Le   disposizioni  del  comma  settimo  dell'articolo  7  del
 decreto-legge   30   settembre   1982,   n.   688,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  27 novembre 1982, n. 873, si applicano
 anche  ai  contratti  e alle convenzioni stipulati a norma del comma
 secondo   dello   stesso   articolo  7  al  fine  di  assicurare  il
 completamento  nonche'  l'esecuzione  oltre  il  31 dicembre 1987 di
 nuove  realizzazioni,  integrazioni e conduzione tecnica del sistema
 informativo  delle  strutture  centrali  e periferiche del Ministero
 delle  finanze.  Continuano  ad applicarsi le disposizioni dei commi
 terzo, quarto e quinto dell'articolo 7 del medesimo decreto.
   2.  Per il graduale raggiungimento del fine indicato nel comma 1 i
 contratti  e  le convenzioni stipulati per gli anni dal 1988 al 1992
 avranno  particolare  riferimento  al  sottosistema  informativo del
 catasto nonche' alla realizzazione del progetto di automazione delle
 attivita'    di    controllo   della   produzione,   trasformazione,
 movimentazione  ed  impiego  dei  prodotti  soggetti  ad  imposta di
 fabbricazione  o  ad  imposta  di consumo, comprese le attivita' dei
 laboratori  chimici  delle dogane ed imposte indirette, nonche' alla
 predisposizione   delle   procedure  di  colloquio  con  il  sistema
 informatico  delle  dogane o con i sistemi informativi dell'anagrafe
 tributaria  della  Guardia  di  finanza  e  di  altri  enti  esterni
 all'Amministrazione  finanziaria.  La conseguente spesa, valutata in
 lire  300  miliardi  per  l'anno  1988  ed  in lire 450 miliardi per
 ciascuno  degli  anni  dal 1989 al 1992, fa carico allo stanziamento
 iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 1988-90, allo specifico
 capitolo  6041 dello stato di previsione del Ministero delle finanze
 per l'anno finanziario 1988. Le somme non impegnate alla chiusura di
 un esercizio possono esserlo in quello successivo.
   3.  Nelle  spese  di  cui al comma 2 non rientrano quelle relative
 alla locazione ed ordinaria amministrazione e gestione della rete di
 trasmissione  dati,  dei  locali  e  delle apparecchiature comuni ai
 sistemi  informatici  delle  dogane  e  delle imposte indirette, che
 restano  a  carico  degli  ordinari  stanziamenti di bilancio per la
 meccanizzazione  dei  servizi  dell'amministrazione  delle dogane ed
 imposte indirette.
   4.  La  realizzazione  dei  progetti di sviluppo e di integrazione
 deve  prevedere  anche una maggiore utilizzazione e specializzazione
 del  personale  dell'Amministrazione finanziaria a cui potra' essere
 affidata   la   gestione   di   centri   di  elaborazione  dati,  di
 apparecchiature  terminali ad essi collegate e di personal computers
 in dotazione agli uffici.
   5. Le disposizioni dell'articolo 351 del testo unico approvato con
 decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono
 estese  alle  scritture,  alla  contabilita' ed alle procedure degli
 uffici  tecnici  delle  imposte  di  fabbricazione  e dei laboratori
 chimici delle dogane e delle imposte indirette.