Art. 10. 1. Le disposizioni del comma settimo dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, si applicano anche ai contratti e alle convenzioni stipulati a norma del comma secondo dello stesso articolo 7 al fine di assicurare il completamento nonche' l'esecuzione oltre il 31 dicembre 1987 di nuove realizzazioni, integrazioni e conduzione tecnica del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze. Continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 7 del medesimo decreto. 2. Per il graduale raggiungimento del fine indicato nel comma 1 i contratti e le convenzioni stipulati per gli anni dal 1988 al 1992 avranno particolare riferimento al sottosistema informativo del catasto nonche' alla realizzazione del progetto di automazione delle attivita' di controllo della produzione, trasformazione, movimentazione ed impiego dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione o ad imposta di consumo, comprese le attivita' dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, nonche' alla predisposizione delle procedure di colloquio con il sistema informatico delle dogane o con i sistemi informativi dell'anagrafe tributaria della Guardia di finanza e di altri enti esterni all'Amministrazione finanziaria. La conseguente spesa, valutata in lire 300 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 450 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1992, fa carico allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-90, allo specifico capitolo 6041 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1988. Le somme non impegnate alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo. 3. Nelle spese di cui al comma 2 non rientrano quelle relative alla locazione ed ordinaria amministrazione e gestione della rete di trasmissione dati, dei locali e delle apparecchiature comuni ai sistemi informatici delle dogane e delle imposte indirette, che restano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio per la meccanizzazione dei servizi dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette. 4. La realizzazione dei progetti di sviluppo e di integrazione deve prevedere anche una maggiore utilizzazione e specializzazione del personale dell'Amministrazione finanziaria a cui potra' essere affidata la gestione di centri di elaborazione dati, di apparecchiature terminali ad essi collegate e di personal computers in dotazione agli uffici. 5. Le disposizioni dell'articolo 351 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono estese alle scritture, alla contabilita' ed alle procedure degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.