Art. 11.
   1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, ad
 eccezione  di  quello di cui all'articolo 10, valutati in lire 1.360
 miliardi   per   l'anno   finanziario  1988,  si  provvede  mediante
 corrispondente   utilizzo   di  una  quota  delle  maggiori  entrate
 derivanti  dall'applicazione  delle  disposizioni di cui al titolo I
 del  decreto-legge  13  gennaio 1988, n. 3, recante norme in materia
 tributaria,    di   previdenza,   di   assunzioni   nella   pubblica
 amministrazione ed altre disposizioni urgenti.
   2.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
 decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.