Art. 3.
  1.  Gli accantonamenti da parte di aziende di credito per rischi su
crediti  nei  confronti  di  Stati  stranieri  che  hanno ottenuto le
procedure  di  ristrutturazione del debito estero sono deducibili, ai
fini  delle imposte sul reddito, in ciascun esercizio, nel limite del
10 per cento dell'ammontare complessivo di tali crediti risultanti in
bilancio se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quelli
di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  597. La deduzione non e' piu' ammessa quando il
fondo  ha  raggiunto  il  30  per  cento  dei  crediti sopra indicati
esistenti alla fine dell'esercizio.
  2.  Le  perdite  su  crediti  di cui al comma 1 sono deducibili, ai
sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n. 597, limitatamente alla parte del loro ammontare
che  non  trova  copertura  nel  fondo.  Se  in un esercizio il fondo
risulta  superiore al limite del 30 per cento dell'ammontare di detti
crediti,  l'eccedenza  concorre  a  formare il reddito dell'esercizio
stesso  salvo  che  non sia trasferita al fondo di cui al primo comma
dell'articolo  66  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  597,  fino  a  concorrenza del limite del 5 per
cento.
  3.  Con  decreti  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con i
Ministri  del  tesoro  e del commercio con l'estero, sono stabiliti i
criteri  e  le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2.
  4.  Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal periodo
di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1987.