Art. 4.
  1.  La  disposizione  relativa all'aliquota dell'imposta sul valore
aggiunto  afferente  le  linee  di  trasporto  di  cui al n. 22 della
tabella  A,  parte  seconda, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, deve intendersi riferita anche
alle motrici, carrozze ed altro materiale rotabile.
  2.  Agli  effetti  dell'articolo 74- ter del decreto del Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  non si considerano a
diretto  vantaggio  del cliente le prestazioni di intermediazione per
le quali sono dovute provvigioni.