Art. 5.
  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  2 del decreto-legge 19
dicembre  1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio  1985, n. 17, relative ai regimi forfetari di determinazione
del  reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, sono prorogate al 31
dicembre 1988, salvo quanto stabilito nel comma 2.
  2.  Gli  esercenti  imprese commerciali che per il triennio 1985-87
non  hanno  optato  per  il  regime  ordinario  ai sensi del comma 16
dell'articolo   2   del  decreto-legge  19  dicembre  1984,  n.  853,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e
che nell'anno 1987 hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore
a  settecentottanta  milioni  di lire, sono esclusi dall'applicazione
dei regimi forfetari previsti dal predetto decreto e sono soggetti al
regime ordinario a decorrere dal 1› gennaio 1988.
  3.  I  contribuenti  nei cui confronti continuano ad applicarsi per
l'anno  1988  le  disposizioni richiamate nel comma 1 possono optare,
con   effetto   per   lo   stesso  anno,  per  il  regime  ordinario,
indistintamente    per   tutte   le   attivita'   esercitate,   nella
dichiarazione  relativa  all'imposta  sul  valore aggiunto per l'anno
1987. L'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito di
impresa  e  di  lavoro  autonomo e deve essere comunicata all'ufficio
delle  imposte  dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul
reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attivita'
di  cui  agli  articoli  34,  74 e 74- ter del decreto del Presidente
della   Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  possono  esercitare
l'opzione  nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito. Gli
imprenditori   che   esercitano   esclusivamente   o  prevalentemente
attivita'  indicate  nella  tabella  C  allegata  al decreto-legge 19
dicembre  1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio  1985, n. 17, attestandolo espressamente nella dichiarazione
relativa  all'imposta  sul  valore  aggiunto per l'anno 1987, possono
esercitare  l'opzione  anche  ai  soli  effetti  della determinazione
dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.
  4.  Le  disposizioni  dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre
1984,  n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1985,  n.  17,  si applicano per l'anno 1988 anche ai soggetti di cui
alle  lettere  da c) a f) dell'articolo 13 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  che  intraprendono
l'esercizio  di  imprese  commerciali  o  di  arti  e professioni nel
predetto  anno  e  che  nella  dichiarazione di inizio dell'attivita'
presentata  agli  effetti  dell'imposta sul valore aggiunto non hanno
optato  per  lo  stesso  anno  per  il  regime ordinario. In tal caso
l'opzione  deve  essere  comunicata all'ufficio delle imposte dirette
nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per il medesimo
anno 1988.