Art. 6. 1. Nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 1988 da parte dei contribuenti esclusi dall'applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 5, ovvero che optano per il regime ordinario ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 5, l'imposta afferente gli acquisti di beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili in piu' di tre anni, risultanti da fatture registrate in tale anno, e' ammessa in detrazione a condizione che i beni stessi non siano stati consegnati nell'anno 1987; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nell'anno 1988 e' ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati nell'anno 1987. 2. Per i soggetti indicati nel comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, esclusi dalla applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 5, ovvero che hanno optato per il regime ordinario ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 5, i ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni effettuate nel corso del triennio 1985-87 concorrono a formare il reddito dell'anno 1988 o di quelli successivi nei quali avviene la registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero la percezione nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, ancorche' tali operazioni non siano imputabili ai predetti anni in base alle regole del regime ordinario. Tutti i costi, diversi da quelli indicati alle lettere da a) ad f) dello stesso comma 9 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge, inerenti agli stessi ricavi sono deducibili ancorche' sostenuti, registrati o erogati nel triennio 1985-87. Concorrono altresi' a formare il reddito dell'anno 1988 e successivi le sopravvenienze attive e passive imputabili a tali anni secondo le regole del regime ordinario, anche se riferibili a costi e ricavi del triennio 1985-87. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986 e 1987 dei ricavi, delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da operazioni la cui registrazione, ancorche' non effettuata, doveva avvenire entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni o la cui percezione sia avvenuta entro la stessa data. Le esistenze iniziali di magazzino al 1 gennaio 1988 sono valutate con riferimento alle rimanenze finali al 31 dicembre 1984; in caso di incremento, le maggiori quantita' sono valutate in base al costo medio ponderato risultante dalle fatture registrate o annotate in detto triennio. 3. Per gli esercenti arti e professioni che ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 hanno optato per il regime ordinario, i compensi la cui registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, avviene nel corso del 1988 o in anni successivi concorrono a formare il reddito di tali anni ancorche' siano stati percepiti nel corso del triennio 1985-87. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986 e 1987 dei compensi e delle spese i cui termini di registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, venivano a scadenza entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni. 4. Limitatamente al primo semestre 1988 per gli esercenti imprese commerciali esclusi dalla applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 5, ovvero che optano per il regime ordinario, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' elevato a novanta giorni. Il prospetto delle attivita' e passivita' esistenti al 1 gennaio 1988 deve essere compilato e vidimato entro il 15 aprile dello stesso anno; per gli esercenti professioni che optano per il regime ordinario il termine per l'annotazione nel repertorio annuale della clientela e' elevato a novanta giorni per le prestazioni iniziate nel primo semestre dell'anno 1988 ed e' fissato al 31 marzo 1988 per quelle in corso all'inizio di tale anno. 5. La dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 5 marzo 1988. 6. Fino alla data del 31 dicembre 1988: a) ai fini dell'applicazione rispettivamente dei commi 9 e 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si considerano ricavi e compensi quelli considerati tali a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; b) per la determinazione dei compensi di lavoro dipendente e degli altri componenti ammessi in diminuzione a norma dei commi 9 e 10 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; c) ai fini delle plusvalenze da computare in aumento a norma del secondo periodo del comma 9 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 853 del 1984, si applica, in luogo della esclusione ivi prevista, la disposizione dell'articolo 54, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; d) continuano ad applicarsi per gli enti non commerciali le disposizioni degli articoli 72 e 72- bis del citato decreto n. 597 del 1973. 7. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1988 e' sospesa l'applicazione degli articoli 50, comma 7, 79 e 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; e' altresi' sospesa, nei confronti dei contribuenti che fruiscono del regime di determinazione forfetaria del reddito a norma del presente decreto, l'applicazione della disposizione concernente i redditi derivanti dall'esercizio di attivita' organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari contenuta nell'articolo 51, comma 2, lettera a), del predetto testo unico.