Art. 6.
  1.  Nella  dichiarazione  relativa  all'imposta sul valore aggiunto
dovuta   per   l'anno   1988   da   parte  dei  contribuenti  esclusi
dall'applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto
dal  comma  2  dell'articolo  5,  ovvero  che  optano  per  il regime
ordinario  ai  sensi  del  comma 3 dello stesso articolo 5, l'imposta
afferente   gli  acquisti  di  beni  diversi  da  quelli  strumentali
ammortizzabili  in piu' di tre anni, risultanti da fatture registrate
in tale anno, e' ammessa in detrazione a condizione che i beni stessi
non  siano  stati  consegnati nell'anno 1987; l'imposta afferente gli
acquisti  di  servizi risultanti da fatture registrate nell'anno 1988
e'  ammessa  in detrazione a condizione che i corrispettivi non siano
stati pagati nell'anno 1987.
  2.  Per  i  soggetti  indicati  nel  comma  9  dell'articolo  2 del
decreto-legge   19   dicembre   1984,   n.   853,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio 1985, n. 17, esclusi dalla
applicazione  dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal
comma  2  dell'articolo  5,  ovvero  che  hanno  optato per il regime
ordinario  ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 5, i ricavi, le
plusvalenze  e le minusvalenze derivanti da operazioni effettuate nel
corso  del triennio 1985-87 concorrono a formare il reddito dell'anno
1988  o  di  quelli  successivi nei quali avviene la registrazione ai
fini  dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero la percezione nel caso
di  soggetti  che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a
registrazione  agli  stessi fini, ancorche' tali operazioni non siano
imputabili ai predetti anni in base alle regole del regime ordinario.
Tutti  i  costi,  diversi da quelli indicati alle lettere da a) ad f)
dello  stesso  comma  9  dell'articolo  2 del predetto decreto-legge,
inerenti  agli  stessi  ricavi  sono  deducibili ancorche' sostenuti,
registrati  o  erogati  nel  triennio  1985-87. Concorrono altresi' a
formare  il  reddito  dell'anno  1988  e successivi le sopravvenienze
attive  e passive imputabili a tali anni secondo le regole del regime
ordinario, anche se riferibili a costi e ricavi del triennio 1985-87.
Resta  fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985,
1986  e  1987  dei  ricavi,  delle  plusvalenze  e delle minusvalenze
derivanti   da   operazioni   la  cui  registrazione,  ancorche'  non
effettuata,  doveva  avvenire  entro  il  31 dicembre di ciascuno dei
suddetti  anni o la cui percezione sia avvenuta entro la stessa data.
Le  esistenze  iniziali di magazzino al 1› gennaio 1988 sono valutate
con riferimento alle rimanenze finali al 31 dicembre 1984; in caso di
incremento,  le  maggiori  quantita'  sono  valutate in base al costo
medio  ponderato  risultante  dalle  fatture registrate o annotate in
detto triennio.
  3.  Per  gli  esercenti arti e professioni che ai sensi del comma 3
dell'articolo  5  hanno optato per il regime ordinario, i compensi la
cui  registrazione,  agli  effetti  dell'imposta sul valore aggiunto,
avviene  nel corso del 1988 o in anni successivi concorrono a formare
il reddito di tali anni ancorche' siano stati percepiti nel corso del
triennio 1985-87. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi
degli anni 1985, 1986 e 1987 dei compensi e delle spese i cui termini
di  registrazione,  agli  effetti  dell'imposta  sul valore aggiunto,
venivano  a  scadenza  entro  il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti
anni.
  4.  Limitatamente  al primo semestre 1988 per gli esercenti imprese
commerciali  esclusi  dalla  applicazione  dei  regimi  forfetari per
effetto  di  quanto  disposto dal comma 2 dell'articolo 5, ovvero che
optano  per  il  regime  ordinario,  il  termine  di  sessanta giorni
previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica
29  settembre 1973, n. 600, e' elevato a novanta giorni. Il prospetto
delle attivita' e passivita' esistenti al 1› gennaio 1988 deve essere
compilato  e  vidimato  entro il 15 aprile dello stesso anno; per gli
esercenti  professioni  che optano per il regime ordinario il termine
per l'annotazione nel repertorio annuale della clientela e' elevato a
novanta  giorni  per  le  prestazioni  iniziate  nel  primo  semestre
dell'anno  1988  ed  e'  fissato al 31 marzo 1988 per quelle in corso
all'inizio di tale anno.
  5.  La  dichiarazione  relativa all'imposta sul valore aggiunto per
l'anno  1987  deve  essere  presentata nel periodo compreso tra il 1›
febbraio e il 5 marzo 1988.
  6. Fino alla data del 31 dicembre 1988:
    a)  ai  fini  dell'applicazione  rispettivamente dei commi 9 e 10
dell'articolo   2   del  decreto-legge  19  dicembre  1984,  n.  853,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17,
si  considerano ricavi e compensi quelli considerati tali a norma del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
    b)  per  la  determinazione  dei  compensi di lavoro dipendente e
degli  altri  componenti ammessi in diminuzione a norma dei commi 9 e
10  dell'articolo  2  del  decreto-legge  19  dicembre  1984, n. 853,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17,
continuano  ad  applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
    c)  ai fini delle plusvalenze da computare in aumento a norma del
secondo   periodo   del   comma   9   dell'articolo  2  del  predetto
decreto-legge  n. 853 del 1984, si applica, in luogo della esclusione
ivi  prevista,  la  disposizione dell'articolo 54, comma 4, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    d)  continuano  ad  applicarsi  per  gli  enti non commerciali le
disposizioni  degli  articoli  72 e 72- bis del citato decreto n. 597
del 1973.
  7.   Fino  alla  stessa  data  del  31  dicembre  1988  e'  sospesa
l'applicazione  degli  articoli  50, comma 7, 79 e 80 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917;  e'  altresi'  sospesa, nei
confronti dei contribuenti che fruiscono del regime di determinazione
forfetaria  del  reddito a norma del presente decreto, l'applicazione
della  disposizione concernente i redditi derivanti dall'esercizio di
attivita'  organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente
e dei suoi familiari contenuta nell'articolo 51, comma 2, lettera a),
del predetto testo unico.