Art. 7.
  1.  La facolta' di optare per il regime ordinario di determinazione
dell'imposta  sul valore aggiunto, del reddito di impresa e di lavoro
autonomo per il triennio 1985-87, prevista nel comma 16 dell'articolo
2  del  decreto-legge  19  dicembre  1984,  n.  853,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio  1985,  n.  17, si intende
esercitata   anche   se   risulta   solo  dalla  comunicazione  fatta
all'ufficio  delle  imposte dirette nella dichiarazione relativa alle
imposte  sul  reddito  per  l'anno 1984. La facolta' di optare per il
regime  ordinario  da parte dei soggetti indicati nell'ultimo periodo
del  comma  1  dell'articolo  2  del predetto decreto-legge n. 853 si
intende  esercitata  se  tali  soggetti  hanno continuato a tenere la
contabilita' ordinaria per il triennio 1985-87.
  2.  Nel comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984,
n.  853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985,
n.  17,  le  parole  "dopo il 31 dicembre 1987" sono sostituite dalle
parole "dopo il 31 dicembre 1988".