Art. 8.
  1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte
delle regioni, province, comuni e loro consorzi e dai consorzi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, agli
effetti  dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi
per  i  periodi  di  imposta chiusi anteriormente al 1› gennaio 1988,
sono  differiti  al  30  giugno  1988.  Fino  alla  stessa  data sono
differiti   anche   i   termini  previsti  per  la  fatturazione,  la
registrazione  e  per  l'adempimento  di  tutti  gli  altri  obblighi
inerenti  alle  operazioni  delle  quali  si  deve  tener conto nelle
suddette  dichiarazioni;  a tal fine gli obblighi di fatturazione, di
registrazione  e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni
si   intendono  comunque  gia'  adempiuti  se  le  operazioni  stesse
risultano   dalla  contabilita'  prescritta  per  gli  enti  pubblici
territoriali.