(Allegato Tecnico)
                                                     ALLEGATO TECNICO 
 
 
1. MASSE. 
 
1.1. La tara  delle  autoambulanze,  oltre  quanto  definito  per  le
generalita'  degli  autoveicoli,  comprende  anche  le   barelle   di
dotazione ed il peso relativo ad eventuali serbatoi fissi  d'acqua  e
loro contenuto, ma non comprende le attrezzature specifiche  previste
per le autoambulanze di tipo A. 
1.2. Per l'ammissibilita'  del  veicolo  deve  essere  verificato  il
rispetto dei carichi massimi totali e per asse  riconosciuti  nonche'
dei relativi  rapporti  limite,  nell'ipotesi  di  occupazione  delle
barelle e di tutti i posti a sedere previsti, considerando  per  ogni
trasportato il peso convenzionale di 75 kg. 
1.3. Per le autoambulanze di tipo A, nell'ipotesi  di  carico  dovra'
altresi' essere previsto, per le specifiche attrezzature,  un  carico
uniformemente distribuito sul pavimento del  compartimento  sanitario
nella misura di 300 kg se a barella unica aumentato  di  100  kg  per
ogni barella supplementare. 
Nel caso di ubicazione stabile di parte  o  di  tutta  l'attrezzatura
specifica, la verifica dei carichi sugli assi e loro rapporto  potra'
essere  condotta  tenendo  conto  della  reale  ubicazione  di  dette
attrezzature  e  considerando  uniformemente  ripartita  soltanto  la
residua aliquota del carico previsto al comma precedente. 
 
 
2. COMPARTIMENTO SANITARIO. 
 
2.1. Per le autoambulanze di tipo A le dimensioni minime interne  del
compartimento sanitario, con esclusione  di  attrezzature  ed  arredi
sono: 
lunghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 2,40 m; 
larghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 1,60 m; 
altezza (in una fascia centrale ampia almeno  0,90  m,  lunga  almeno
2,00 m e di superficie non inferiore a 2,4 m(Elevato  al  Quadrato)):
1,75 m. 
Per le autoambulanze di tipo B il compartimento sanitario deve essere
capace  di  contenere,  tenuto  altresi'  conto  delle  esigenze  del
trasporto, almeno una barella a norma UNI di dimensioni non inferiori
a 1,85 x 0,56 m. 
2.2. L'altezza massima da terra del piano di calpestio e' di  40  cm.
Tale altezza puo'  raggiungere  80  cm  con  l'impiego  di  opportuni
scalini, ovvero nelle automabulanze di  tipo  B  e  puo'  essere,  se
necessario, piu' elevata nel caso di veicolo a trazione integrale. 
2.3. Il compartimento sanitario deve essere separato dalla cabina  di
guida mediante divisorio inamovibile. E' ammessa la presenza di porta
o sportello a chiusura scorrevole a perfetta tenuta. Su tali porte  o
sportelli e' ammessa la presenza di vetri purche' di sicurezza. 
2.4. Nel compartimento sanitario devono trovare alloggiamento  una  o
piu' barelle a norma UNI in posizione  longitudinale  stabilmente  ed
adeguatamente  ancorabili  al  veicolo  sia  longitudinalmente,   che
trasversalmente  e  verticalmente,  di  cui   almeno   una   (barella
principale) avente dimensioni come previsto al precedente punto  2.1.
Nelle autoambulanze di  tipo  A  il  piano  superiore  della  barella
principale, materasso escluso, deve trovarsi a non meno di  40  ed  a
non piu' di 120 cm dal piano di calpestio. 
2.5. Nel compartimento sanitario delle autombulanze di tipo A  devono
trovarsi almeno tre  sedili,  uno  dei  quali  situato  in  posizione
contromarcia in prossimita' della testa della o delle barelle. 
Nelle autoambulanze di tipo B e' necessario almeno un posto a  sedere
oltre quello del conducente. 
I sedili devono  comunque  essere  ancorati  al  veicolo,  avere  una
larghezza tra i bordi del cuscino di almeno 40 cm ed essere provvisti
di cinture di fissaggio. Sono ammessi sedili ribaltabili. 
2.6. Nel compartimento sanitario deve trovarsi una  porta  posteriore
ad una o due ante di larghezza massima possibile  in  relazione  alla
struttura del veicolo  e  comunque  non  inferiore  a  120  cm  nelle
autoambulanze di tipo A. 
Le  autoambulanze  di  tipo  A  devono  inoltre  avere  nello  stesso
compartimento almeno una porta scorrevole sulla fiancata  destra  con
vano libero di larghezza non inferiore a 100 cm. 
Tutte  le  porte  devono  essere  apribili   sia   dall'interno   che
dall'esterno. 
2.7. Nel compartimento sanitario  deve  essere  prevista  almeno  una
finestra su ogni fiancata apribile solo dall'interno. 
Almeno  una  delle  finestre  deve  essere   facilmente   accessibile
dall'interno e presentare in posizione  di  apertura  un'area  minima
libera di 0,24 m(Elevato al  Quadrato)  con  dimensione  assiale  non
inferiore a 45 cm. 
2.8.  Il  compartimento  sanitario   deve   essere   convenientemente
illuminato secondo tabelle d'unificazione a carattere definitivo. 
2.9. Il compartimento sanitario  deve  essere  insonorizzato  secondo
tabelle d'unificazione a carattere definitivo. 
 
 
3. SEGNI DISTINTIVI. 
 
3.1.  Le  autoambulanze  devono   essere   dotate   del   dispositivo
supplementare di segnalazione visiva a luce  lampeggiante  blu  e  di
quello di allarme previsti rispettivamente dagli articoli 45 e 46 del
testo unico delle norme sulla circolazione stradale. 
3.2. Le autoambulanze devono essere di colore  bianco  e  portare  su
ogni fiancata  nonche'  anteriormente  e  posteriormente  il  simbolo
internazionale di soccorso riportato  in  appendice,  con  dimensioni
minime pari a quelle ivi indicate  e  con  fondo  di  colore  azzurro
realizzato in materiale retroriflettente. 
3.3. Le autoambulanze devono essere dotate di una fascia di pellicola
retroriflettente vinilica autoadesiva di colore arancione, di altezza
minima di 20 cm, applicata lungo le fiancate e  la  parte  posteriore
nonche' nella parte interna della ante della porta  posteriore.  Tale
altezza puo' essere ridotta a 10 cm nelle autoambulanze di tipo B. 
3.4. Nella parte anteriore delle autoambulanze di tipo A deve  essere
riportata, con lo stesso materiale di cui al punto  3.3,  la  scritta
AMBULANZA diritta o rovesciata in immagine speculare  con  dimensioni
complessive minime di 6 x 60 cm. 
3.5.  Sono  ammesse   altre   indicazioni   purche'   non   luminose,
retroriflettenti o fosforescenti e che non abbiano nessun loro  punto
ad una distanza dal simbolo di cui al punto 3.2 inferiore a 50 cm. In
particolare, sulle  due  fiancate  delle  autoambulanze  deve  essere
riportata,  in  forma  chiaramente  individuale,   la   denominazione
dell'ente che abbia la proprieta' o la disponibilita' del veicolo. 
 
 
4. ACCESSORI. 
 
   I materiali di rivestimento comunque  presenti  nel  compartimento
sanitario  devono  essere  ignifughi  o  autoestinguenti   ed   avere
caratteristiche  tali  da  non  essere  intaccati  se  sottoposti   a
disinfezione. 
   Le autoambulanze devono essere munite di estintore  da  conservare
nella cabina di guida; le ambulanze di tipo A devono essere munite di
un altro estintore da conservare nel comparto sanitario. 
   Le caratteristiche dei materiali di rivestimento e degli estintori
di  cui  ai  commi  precedenti  saranno  stabilite  mediante  tabelle
d'unificazione a carattere definitivo. 
 
 
5. NORME TRANSITORIE. 
 
   In assenza di tabelle d'unificazione a  carattere  definitivo,  la
Direzione generale della motorizzazione civile  e  dei  trasporti  in
concessione stabilisce le modalita'  di  accertamento  dei  requisiti
prescritti. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico