Art. 2. 1. Le lettere a), b), c) e d) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, sono sostituite dalle seguenti: " a) professori ordinari od associati in materie giuridiche nelle universita'; b) magistrati dell'ordine giudiziario od equiparati; c) impiegati muniti di laurea in giurisprudenza, assunti mediante concorso pubblico appartenenti ai ruoli amministrativi dello Stato, della regione, della provincia di Bolzano, dei comuni o di altri enti pubblici locali della provincia stessa, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata; d) professori di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno quindici anni di insegnamento di ruolo". 2. Allo stesso art. 2 e' aggiunto il seguente quarto comma: "Gli appartenenti alle categorie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) possono essere nominati anche se in posizione di quiescenza, fermi restando i requisiti di cui al primo comma del successivo art. 5".
Nota all'art. 2: Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 426/1984, come modificato dal presente articolo e dall'art. 3, e' il seguente: "Art. 2. - La sezione autonoma per la provincia di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, istituita con l'art. 90 dello statuto, ha sede in Bolzano. La sua circoscrizione comprende la provincia di Bolzano. Ad essa sono assegnati sei magistrati, con la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, dei quali tre appartenenti al gruppo linguistico italiano e tre appartenenti al gruppo linguistico tedesco. I magistrati della sezione autonoma sono per la meta' nominati con decreto del Presidente della Repubblica su poposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e con l'assenso del consiglio provinciale di Bolzano limitatamente all'appartenente al gruppo di lingua tedesca, e per l'altra meta' sono nominati dal consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica. Essi debbono essere scelti tra gli appartenenti ad una delle seguenti categorie: a) professori ordinari od associati in materie giuridiche nelle universita'; b) magistrati dell'ordine giudiziario od equiparati; c) impiegati muniti di laurea in giurisprudenza, assunti mediante concorso pubblico appartenenti ai ruoli amministrativi dello Stato, della regione, della provincia di Bolzano, dei comuni o di altri enti pubblici locali della provincia stessa, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata; d) professori di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno quindici anni di insegnamento di ruolo; e) avvocati iscritti nell'albo degli avvocati e che abbiano effettivamente esercitato la professione per almeno sette anni; agli stessi in caso di nomina a consigliere sono estese le norme previdenziali di cui al quarto comma dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576; f) laureati in giurisprudenza che abbiano fatto parte per almeno due legislature del Parlamento nazionale, eletti nella regione Trentino-Alto Adige, o del consiglio della medesima regione". Gli appartenenti alle categorie di cui alle precedenti lettere a), b), c), e d) possono essere nominati anche se in posizione di quiescenza, fermi restando i requisiti di cui al primo comma del successivo art. 5. In sede di prima applicazione del presente decreto si prescinde dal requisito del concorso pubblico, di cui alla lettera c) del presente terzo comma, per coloro che abbiano maturato una anzianita' di almeno dieci anni di effettivo servizio nella qualifica di dirigente o equiparata".