Art. 2.
  1.  Le  lettere  a),  b),  c)  e d) del terzo comma dell'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n.  426,  sono
sostituite dalle seguenti:
   "  a) professori ordinari od associati in materie giuridiche nelle
universita';
    b) magistrati dell'ordine giudiziario od equiparati;
    c) impiegati muniti di laurea in giurisprudenza, assunti mediante
concorso pubblico appartenenti ai ruoli amministrativi  dello  Stato,
della regione, della provincia di Bolzano, dei comuni o di altri enti
pubblici locali della provincia stessa, con qualifica non inferiore a
dirigente od equiparata;
    d)  professori  di  materie giuridiche negli istituti tecnici con
almeno quindici anni di insegnamento di ruolo".
  2. Allo stesso art. 2 e' aggiunto il seguente quarto comma:
  "Gli appartenenti alle categorie di cui alle precedenti lettere a),
b), c) e  d)  possono  essere  nominati  anche  se  in  posizione  di
quiescenza,  fermi  restando  i  requisiti  di cui al primo comma del
successivo art. 5".
 
          Nota all'art. 2:
             Il  testo  dell'art.  2  del  D.P.R.  n.  426/1984, come
          modificato dal presente  articolo  e  dall'art.  3,  e'  il
          seguente:
             "Art.  2.  -  La  sezione  autonoma  per la provincia di
          Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa
          del  Trentino-Alto  Adige,  istituita  con  l'art. 90 dello
          statuto,  ha  sede  in  Bolzano.  La   sua   circoscrizione
          comprende la provincia di Bolzano.
             Ad  essa sono assegnati sei magistrati, con la qualifica
          di consigliere di tribunale amministrativo  regionale,  dei
          quali tre appartenenti al gruppo linguistico italiano e tre
          appartenenti al gruppo linguistico tedesco.
             I  magistrati  della  sezione autonoma sono per la meta'
          nominati con decreto del  Presidente  della  Repubblica  su
          poposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
          deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  su  parere  del
          consiglio  di  presidenza  della giustizia amministrativa e
          con  l'assenso  del  consiglio   provinciale   di   Bolzano
          limitatamente all'appartenente al gruppo di lingua tedesca,
          e per l'altra meta' sono nominati dal consiglio provinciale
          di  Bolzano  e con decreto del Presidente della Repubblica.
          Essi debbono essere scelti  tra  gli  appartenenti  ad  una
          delle seguenti categorie:
              a)   professori   ordinari   od  associati  in  materie
          giuridiche nelle universita';
              b) magistrati dell'ordine giudiziario od equiparati;
              c)   impiegati  muniti  di  laurea  in  giurisprudenza,
          assunti mediante concorso pubblico  appartenenti  ai  ruoli
          amministrativi  dello Stato, della regione, della provincia
          di Bolzano, dei comuni o  di  altri  enti  pubblici  locali
          della  provincia  stessa,  con  qualifica  non  inferiore a
          dirigente od equiparata;
              d)  professori  di  materie  giuridiche  negli istituti
          tecnici con almeno quindici anni di insegnamento di ruolo;
               e)  avvocati  iscritti  nell'albo degli avvocati e che
          abbiano effettivamente esercitato la professione per almeno
          sette  anni;  agli  stessi  in caso di nomina a consigliere
          sono estese le norme previdenziali di cui al  quarto  comma
          dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576;
               f)  laureati in giurisprudenza che abbiano fatto parte
          per almeno due legislature del Parlamento nazionale, eletti
          nella  regione  Trentino-Alto  Adige, o del consiglio della
          medesima regione".
            Gli  appartenenti  alle  categorie di cui alle precedenti
          lettere a), b), c), e d) possono essere nominati  anche  se
          in  posizione  di quiescenza, fermi restando i requisiti di
          cui al primo comma del successivo art.  5.
             In  sede  di  prima applicazione del presente decreto si
          prescinde dal requisito del concorso pubblico, di cui  alla
          lettera c) del presente terzo comma, per coloro che abbiano
          maturato una anzianita' di almeno dieci anni  di  effettivo
          servizio nella qualifica di dirigente o equiparata".