Art. 3. 1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' aggiunto il seguente quinto comma: "In sede di prima applicazione del presente decreto si prescinde dal requisito del concorso pubblico, di cui alla lettera c) del precedente terzo comma, per coloro che abbiano maturato una anzianita' di almeno dieci anni di effettivo servizio nella qualifica di dirigente o equiparata". 2. All'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' aggiunto il seguente quarto comma: "In sede di prima applicazione del presente decreto, il limite di eta' previsto in anni cinquanta, indicato al primo comma, viene stabilito in anni quarantacinque".
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 426/1984 si veda la nota all'art. 2. - Il testo vigente dell'art. 5 del D.P.R. n. 426/1984 e' il seguente: "Art. 5. - Per la nomina dei magistrati della sezione autonoma di Bolzano costituisce requisito la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata a termini delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. Costituisce altresi' requisito per la nomina l'eta' non inferiore a 50 anni e non superiore a 70 anni. I magistrati della sezione autonoma di Bolzano non possono essere trasferiti ad altra sede e nei loro confronti non trova applicazione il disposto dell'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186. Salvo quanto diversamente disposto nel precedente comma, ai predetti magistrati si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati amministrativi regionali; gli eventuali provvedimenti di rimozione, sospensione o collocamento a riposo anticipato, sono adottati, limitatamente ai magistrati di nomina del consiglio provinciale di Bolzano, previa intesa con il consiglio provinciale stesso. In sede di prima applicazione del presente decreto, il limite di eta' previsto in anni cinquanta, indicato al primo comma, viene stabilito in anni quarantacinque".