Art. 3.
  1.  All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile
1984, n. 426, e' aggiunto il seguente quinto comma:
  "In sede di prima applicazione del presente decreto si prescinde
dal requisito del concorso pubblico, di cui alla lettera c) del
precedente terzo comma, per coloro che abbiano maturato una
anzianita' di almeno dieci anni di effettivo servizio nella qualifica
di dirigente o equiparata".
  2.  All'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile
1984, n. 426, e' aggiunto il seguente quarto comma:
  "In  sede  di prima applicazione del presente decreto, il limite di
eta' previsto in anni  cinquanta,  indicato  al  primo  comma,  viene
stabilito in anni quarantacinque".
 
          Note all'art. 3:
             -  Per  il  testo  dell'art. 2 del D.P.R. n. 426/1984 si
          veda la nota all'art. 2.
             - Il testo vigente dell'art. 5 del D.P.R. n. 426/1984 e'
          il seguente:
             "Art.  5.  -  Per la nomina dei magistrati della sezione
          autonoma di Bolzano  costituisce  requisito  la  conoscenza
          della  lingua  italiana  e  di  quella tedesca, accertata a
          termini  delle  disposizioni   recate   dal   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  26  luglio  1976,  n. 752, e
          successive modificazioni.  Costituisce  altresi'  requisito
          per  la  nomina  l'eta'  non  inferiore  a  50  anni  e non
          superiore a 70 anni.
             I  magistrati  della  sezione  autonoma  di  Bolzano non
          possono  essere  trasferiti  ad  altra  sede  e  nei   loro
          confronti  non  trova applicazione il disposto dell'art. 19
          della legge 27 aprile 1982, n. 186.
             Salvo quanto diversamente disposto nel precedente comma,
          ai predetti magistrati si applicano le  norme  sullo  stato
          giuridico   e  sul  trattamento  economico  dei  magistrati
          amministrativi regionali; gli  eventuali  provvedimenti  di
          rimozione,  sospensione o collocamento a riposo anticipato,
          sono adottati, limitatamente ai magistrati  di  nomina  del
          consiglio  provinciale  di  Bolzano,  previa  intesa con il
          consiglio provinciale stesso.
            In  sede  di  prima applicazione del presente decreto, il
          limite di eta' previsto  in  anni  cinquanta,  indicato  al
          primo comma, viene stabilito in anni quarantacinque".