Art. 4.
  1.  Il  primo  comma  dell'art.  6 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' sostituito dal seguente:
  "Il  presidente  della  sezione autonoma di Bolzano e' nominato, ai
sensi dell'art. 91 dello statuto,  tra  i  magistrati  che  ne  fanno
parte,  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica, adottato su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, alternandosi, per
ogni  anno, un componente di lingua italiana e uno di lingua tedesca,
designato dai magistrati del relativo gruppo linguistico".
 
          Nota all'art. 4:
             Il  testo  vigente dell'art. 6 del D.P.R. n. 426/1984 e'
          il seguente:
            "Art.  6.  -  Il  presidente  della  sezione  autonoma di
          Bolzano e' nominato, ai sensi dell'art. 91  dello  statuto,
          tra  i  magistrati  che  ne  fanno  parte,  con decreto del
          Presidente  della  Repubblica,  adottato  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, alternandosi, per
          ogni anno, un componente di lingua italiana e uno di lingua
          tedesca,  designato  dai  magistrati  del  relativo  gruppo
          linguistico.
             In  caso  di  mancanza  o  di impedimento, il presidente
          della sezione e' sostituito  dal  componente  piu'  anziano
          appartenente allo stesso gruppo linguistico.
             Il presidente della sezione autonoma di Bolzano esercita
          i poteri e le funzioni previsti dalla normativa vigente per
          i presidenti di tribunale regionale amministrativo".