Art. 4. 1. Il primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' sostituito dal seguente: "Il presidente della sezione autonoma di Bolzano e' nominato, ai sensi dell'art. 91 dello statuto, tra i magistrati che ne fanno parte, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, alternandosi, per ogni anno, un componente di lingua italiana e uno di lingua tedesca, designato dai magistrati del relativo gruppo linguistico".
Nota all'art. 4: Il testo vigente dell'art. 6 del D.P.R. n. 426/1984 e' il seguente: "Art. 6. - Il presidente della sezione autonoma di Bolzano e' nominato, ai sensi dell'art. 91 dello statuto, tra i magistrati che ne fanno parte, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, alternandosi, per ogni anno, un componente di lingua italiana e uno di lingua tedesca, designato dai magistrati del relativo gruppo linguistico. In caso di mancanza o di impedimento, il presidente della sezione e' sostituito dal componente piu' anziano appartenente allo stesso gruppo linguistico. Il presidente della sezione autonoma di Bolzano esercita i poteri e le funzioni previsti dalla normativa vigente per i presidenti di tribunale regionale amministrativo".