IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Visto il regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1984, n. 50, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 4 aprile 1984; Visto il proprio decreto 12 aprile 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1986, con cui e' stato disposto l'obbligo dell'installazione di un impianto fisso di estinzione incendi a schiuma a bordo di navi cisterna adibite al trasporto alla rinfusa di alcuni prodotti ai quali non si applica il regolamento in esordio citato; Visto il proprio decreto 16 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1987, con cui e' stato approvato l'elenco dei prodotti cui non si applica il regolamento n. 50, di cui sopra; Ritenuta la necessita' di modificare il decreto 12 aprile 1986, sopra citato, anche in adesione a quanto previsto dagli ultimi emendamenti intervenuti nella normativa internazionale vigente in materia; Sentito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione; Decreta: Art. 1. Per il trasporto marittimo alla rinfusa dei sotto riportati prodotti contrassegnati con la nota (1), contenuti nell'elenco dei prodotti cui non si applica il regolamento citato nelle premesse, le navi cisterna che, in base alle norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione, sono dotate di un impianto fisso o mobile di estinzione incendi a schiuma per la protezione della zona del carico, devono avere l'agente estinguente del tipo idoneo per prodotti polari (tipo "alcohol foam"). Possono, comunque, essere utilizzati gli altri tipi di impianti di estinzione incendi previsti dalle predette norme in materia di sicurezza della navigazione.