IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Visto  il  regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento delle
navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla
rinfusa  e  per  l'imbarco,  il  trasporto  per  mare e lo sbarco dei
prodotti  stessi,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica  4  febbraio  1984,  n.  50,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 4 aprile 1984;
  Visto  il proprio decreto 12 aprile 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 98 del  29  aprile  1986,  con  cui  e'  stato  disposto
l'obbligo  dell'installazione  di  un  impianto  fisso  di estinzione
incendi a schiuma a bordo di navi cisterna adibite al trasporto  alla
rinfusa  di alcuni prodotti ai quali non si applica il regolamento in
esordio citato;
  Visto  il  proprio decreto 16 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 70 del  25  marzo  1987,  con  cui  e'  stato  approvato
l'elenco dei prodotti cui non si applica il regolamento n. 50, di cui
sopra;
  Ritenuta  la  necessita'  di  modificare il decreto 12 aprile 1986,
sopra citato, anche  in  adesione  a  quanto  previsto  dagli  ultimi
emendamenti  intervenuti  nella  normativa  internazionale vigente in
materia;
  Sentito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Per  il  trasporto  marittimo  alla  rinfusa  dei  sotto  riportati
prodotti contrassegnati con la nota (1),  contenuti  nell'elenco  dei
prodotti  cui non si applica il regolamento citato nelle premesse, le
navi cisterna che, in base alle norme vigenti in materia di sicurezza
della  navigazione,  sono  dotate  di  un  impianto fisso o mobile di
estinzione incendi a schiuma per la protezione della zona del carico,
devono avere l'agente estinguente del tipo idoneo per prodotti polari
(tipo "alcohol foam").
  Possono,  comunque, essere utilizzati gli altri tipi di impianti di
estinzione incendi  previsti  dalle  predette  norme  in  materia  di
sicurezza della navigazione.