Art. 2. Per il trasporto marittimo alla rinfusa dei sotto riportati prodotti contrassegnati con la nota (2), di cui all'elenco citato al precedente art. 1, si applica parimenti quanto stabilito in detto art. 1, salvo che, a seguito di prove effettuate sotto il controllo dell'ente tecnico o sulla base di documentazione ritenuta idonea dall'ente tecnico stesso, venga accertato che anche l'agente estinguente del tipo non idoneo per prodotti polari (tipo "regular foam") risulta di pari efficacia nella lotta contro gli incendi.