Art. 2.
  Per  il  trasporto  marittimo  alla  rinfusa  dei  sotto  riportati
prodotti contrassegnati con la nota (2), di cui all'elenco citato  al
precedente  art.  1,  si  applica parimenti quanto stabilito in detto
art. 1, salvo che, a seguito di prove effettuate sotto  il  controllo
dell'ente  tecnico  o  sulla  base  di documentazione ritenuta idonea
dall'ente  tecnico  stesso,  venga  accertato  che   anche   l'agente
estinguente  del  tipo  non idoneo per prodotti polari (tipo "regular
foam") risulta di pari efficacia nella lotta contro gli incendi.