Art. 3.
  Per  il  trasporto  marittimo  alla  rinfusa  dei  sotto  riportati
prodotti contrassegnati con la nota (3), di cui all'elenco citato  al
precedente  art.  1,  possono essere utilizzati tutti gli impianti di
estinzione  incendi  previsti  dalle  norme  vigenti  in  materia  di
sicurezza della navigazione.