Art. 11.
  Qualora  nel  corso  dei controlli si riscontri un numero di pecore
inferiore  a  quello  dichiarato in domanda, il premio va versato, ai
sensi  dell'art.  6  del  regolamento  CEE  n. 3007/84, per il numero
effettivo  di pecore presenti al momento del controllo stesso, sempre
che  la  diminuzione sia imputabile a circostanze naturali della vita
del gregge.