Art. 11. Qualora nel corso dei controlli si riscontri un numero di pecore inferiore a quello dichiarato in domanda, il premio va versato, ai sensi dell'art. 6 del regolamento CEE n. 3007/84, per il numero effettivo di pecore presenti al momento del controllo stesso, sempre che la diminuzione sia imputabile a circostanze naturali della vita del gregge.