Art. 3. I produttori che intendono ottenere il premio devono presentare domanda in carta semplice con firma autenticata, indirizzata agli assessorati regionali dell'agricoltura o alle province autonome di Trento e Bolzano o agli organismi regionali da essi designati, in appresso indicati con la dizione di "organismi regionali", nella cui circoscrizione e' allevato il bestiame cui la domanda si riferisce. Le domande devono essere presentate per ogni campagna nel periodo dal primo lunedi' di gennaio al 31 marzo dai produttori, individualmente o tramite una loro associazione riconosciuta, e devono essere redatte in conformita' allo schema di cui all'allegato 1. L'autenticazione della firma di cui al primo comma puo' avvenire nella forma prevista dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15
Nota all'art. 3: Il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e' il seguente: "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma".