Art. 3.
  I  produttori  che  intendono  ottenere il premio devono presentare
domanda  in  carta  semplice  con firma autenticata, indirizzata agli
assessorati  regionali  dell'agricoltura  o alle province autonome di
Trento  e  Bolzano  o  agli organismi regionali da essi designati, in
appresso  indicati con la dizione di "organismi regionali", nella cui
circoscrizione e' allevato il bestiame cui la domanda si riferisce.
  Le  domande  devono essere presentate per ogni campagna nel periodo
dal   primo   lunedi'   di   gennaio  al  31  marzo  dai  produttori,
individualmente  o  tramite  una  loro  associazione  riconosciuta, e
devono  essere redatte in conformita' allo schema di cui all'allegato
1.
  L'autenticazione  della  firma  di cui al primo comma puo' avvenire
nella forma prevista dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15
 
          Nota all'art. 3:
             Il  testo  dell'art.  20  della  legge n. 15/1968 (Norme
          sulla documentazione amministrativa e sulla  legalizzazione
          e autenticazione di firme) e' il seguente:
             "Art.  20  (Autenticazione  delle  sottoscrizioni). - La
          sottoscrizione di istanze da  produrre  agli  organi  della
          pubblica   amministrazione  puo'  essere  autenticata,  ove
          l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente
          a  ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere,
          segretario comunale, o  altro  funzionario  incaricato  dal
          sindaco.
             L'autenticazione  deve  essere  redatta  di seguito alla
          sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da  parte  del
          pubblico  ufficiale,  che la sottoscrizione stessa e' stata
          apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita'
          della persona che sottoscrive.
             Il  pubblico  ufficiale  che  autentica deve indicare le
          modalita'  di  identificazione,  la   data   e   il   luogo
          dell'autenticazione il proprio nome e cognome, la qualifica
          rivestita, nonche' apporre la propria firma per  esteso  ed
          il timbro dell'ufficio.
             Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei
          fogli intermedi e' sufficiente che  il  pubblico  ufficiale
          aggiunga la propria firma".