Art. 7. Il richiedente deve conservare per almeno dodici mesi oltre il termine della campagna le fatture, le ricevute, le bolle di accompagnamento o eventuali altri documenti giustificativi, dai quali risultino le cessioni degli agnelli, dei capretti, delle pecore, delle capre e delle loro carni, e tenerle a disposizione degli organismi regionali incaricati dei controlli.