Art. 7.
  Il  richiedente  deve  conservare  per  almeno dodici mesi oltre il
termine   della  campagna  le  fatture,  le  ricevute,  le  bolle  di
accompagnamento o eventuali altri documenti giustificativi, dai quali
risultino  le  cessioni  degli  agnelli,  dei capretti, delle pecore,
delle  capre  e  delle  loro  carni,  e  tenerle a disposizione degli
organismi regionali incaricati dei controlli.