Art. 8. Gli organismi regionali procedono alla istruttoria delle domande e comunicano agli assessorati regionali dell'agricoltura il riepilogo delle domande accettate. Gli organismi regionali in caso di domande respinte ne danno comunicazione agli interessati, il piu' rapidamente possibile e comunque non oltre il sessantesimo giorno a partire dall'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda. Gli assessorati regionali a loro volta trasmettono all'A.I.M.A. entro il 31 maggio un riepilogo regionale delle domande accolte redatto secondo lo schema allegato 2. L'A.I.M.A. comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 30 giugno il numero delle domande e delle pecore e/o capre per le quali e' stato chiesto il premio.