Art. 8.
 Gli organismi regionali procedono alla istruttoria delle domande e
comunicano agli assessorati regionali dell'agricoltura il riepilogo
delle domande accettate.
  Gli  organismi  regionali  in  caso  di  domande  respinte ne danno
comunicazione  agli  interessati,  il  piu'  rapidamente  possibile e
comunque  non  oltre  il  sessantesimo  giorno  a partire dall'ultimo
giorno utile per la presentazione della domanda.
  Gli  assessorati  regionali  a  loro volta trasmettono all'A.I.M.A.
entro  il  31  maggio  un  riepilogo  regionale delle domande accolte
redatto secondo lo schema allegato 2.
  L'A.I.M.A.  comunica  al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
entro  il  30 giugno il numero delle domande e delle pecore e/o capre
per le quali e' stato chiesto il premio.