Art. 9. Nel corso dei cento giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande, gli organismi regionali procedono a controlli amministrativi che devono essere integrati con sopralluoghi diretti tendenti ad accertare: la rispondenza del numero delle pecore e/o capre che danno diritto al premio con quello dichiarato dal richiedente; il rispetto dell'impiego di cui all'art. 4 del presente decreto; la rispondenza del numero degli agnelli e/o capretti che siano stati portati all'eta' di due mesi, in caso di applicazione dell'art. 5 del presente decreto. I sopralluoghi di cui al precedente comma devono interessare almeno il 20% delle imprese che hanno richiesto il premio. Di ogni sopralluogo deve essere redatto regolare verbale, con l'esito dell'accertamento. Sulla base dei controlli effettuati, gli assessorati regionali dell'agricoltura trasmettono all'A.I.M.A., entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, l'elenco in triplice copia delle domande definite con l'atto di liquidazione, compilato secondo lo schema allegato 3A e/o 3B. L'A.I.M.A. entro il 30 settembre comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste un riepilogo, distinto per regione, dal quale risultino il numero delle domande messe in liquidazione, il numero delle pecore e/o capre oggetto del premio ed il numero delle pecore e/o capre che beneficiano del premio determinato per la regione 2 (Francia).