Art. 9.
  Nel  corso  dei  cento  giorni  successivi  al  termine  ultimo  di
presentazione  delle  domande,  gli  organismi  regionali procedono a
controlli amministrativi che devono essere integrati con sopralluoghi
diretti tendenti ad accertare:
   la rispondenza del numero delle pecore e/o capre che danno diritto
al premio con quello dichiarato dal richiedente;
  il rispetto dell'impiego di cui all'art. 4 del presente decreto;
   la  rispondenza  del  numero  degli agnelli e/o capretti che siano
stati portati all'eta' di due mesi, in caso di applicazione dell'art.
5 del presente decreto.
  I sopralluoghi di cui al precedente comma devono interessare almeno
il 20% delle imprese che hanno richiesto il premio.
  Di  ogni  sopralluogo  deve  essere  redatto  regolare verbale, con
l'esito dell'accertamento.
  Sulla  base  dei  controlli  effettuati,  gli assessorati regionali
dell'agricoltura  trasmettono  all'A.I.M.A.,  entro e non oltre il 31
luglio  di  ogni  anno,  l'elenco  in  triplice  copia  delle domande
definite  con  l'atto  di  liquidazione,  compilato secondo lo schema
allegato 3A e/o 3B.
  L'A.I.M.A.   entro   il   30   settembre   comunica   al  Ministero
dell'agricoltura  e delle foreste un riepilogo, distinto per regione,
dal quale risultino il numero delle domande messe in liquidazione, il
numero  delle  pecore e/o capre oggetto del premio ed il numero delle
pecore  e/o  capre  che  beneficiano  del  premio  determinato per la
regione 2 (Francia).